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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Roma

Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Esenzione ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Cabine distributrici automatiche di fotografie e fotocopie - Sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente invocava l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che i pannelli pubblicitari apposti sulle cabine distributrici automatiche costituissero insegne relative all’attività commerciale e rientrassero nel limite di superficie complessiva di cinque metri quadrati. La questione riguardava se tali distributori potessero essere considerati sede dell’attività, sede effettiva o pertinenza della stessa.

La decisione

La sentenza ha escluso l’applicazione dell’esenzione. L’agevolazione riguarda esclusivamente le insegne collocate presso la sede in cui si svolge l’attività cui si riferiscono. Le cabine distributrici automatiche non sono né la sede legale né la sede effettiva dell’attività e non possono essere considerate sue pertinenze. I pannelli apposti su tali cabine sono quindi soggetti all’imposta, poiché il messaggio pubblicitario può raggiungere una platea indeterminata di persone presenti nel luogo in cui il distributore è collocato. L’esito è pertanto favorevole al Comune.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 507/1993, art. 5

    Disciplina i presupposti dell’imposta comunale sulla pubblicità, collegandola alla diffusione di messaggi pubblicitari nell’esercizio di un’attività economica.

  • D.lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1-bis

    Esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, entro il limite di una superficie complessiva di cinque metri quadrati.

    L’esenzione è applicabile soltanto alle insegne collocate presso la sede dell’attività cui si riferiscono; non si estende ai pannelli installati su distributori automatici situati in luoghi diversi dalla sede.

  • Legge n. 448/2001, art. 10

    Ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, prevedendo l’esenzione per determinate insegne di esercizio entro il limite dimensionale stabilito.

Massime di principio

  • L’esenzione per le insegne di esercizio richiede un collegamento concreto e diretto con la sede in cui l’attività viene effettivamente svolta.
  • Un elemento pubblicitario collocato su un distributore automatico non diventa automaticamente un’insegna esente solo perché identifica l’attività del proprietario o gestore.
  • I distributori automatici, anche quando erogano beni o servizi, non sono normalmente assimilabili alla sede legale, alla sede effettiva o a una pertinenza dell’attività.
  • Quando il messaggio è collocato in un luogo accessibile a una platea indeterminata di persone, tende a essere qualificato come pubblicità soggetta a imposta anziché come semplice insegna di esercizio.
  • Il limite di cinque metri quadrati opera solo dopo che il manufatto è stato qualificato come insegna esente; non trasforma in esente qualsiasi pannello di superficie inferiore a tale limite.

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