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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/840

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014

Normativa europea32021R0840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Pericles IV per rafforzare la protezione dell’euro contro la contraffazione e le frodi collegate nel periodo 2021-2027. Il programma finanzia, mediante sovvenzioni o appalti, scambi di informazioni, formazione, assistenza tecnica e scientifica, nonché alcune attività di cooperazione e acquisto di attrezzature per paesi terzi. Sono fissati un bilancio complessivo di 6.193.284 euro, regole di cofinanziamento, disposizioni su programmazione, monitoraggio, valutazione e trasparenza, oltre all’abrogazione del precedente regolamento Pericles 2020. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021.

Istituzione del programma "Pericles IV" 2021-2027 per finanziare scambi, assistenza tecnica e formazione a tutela dell’euro contro la contraffazione monetaria, con abrogazione del regolamento (UE) n. 331/2014.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 e disciplina un programma dell’Unione a gestione diretta, attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e con le pertinenti autorità/organismi europei. Riguarda la protezione delle banconote e delle monete in euro contro la contraffazione monetaria e le frodi connesse, includendo attività di scambio di informazioni, assistenza tecnica e scientifica, formazione, acquisto di attrezzature per autorità di paesi terzi e misure di cooperazione con soggetti competenti dell’Unione e di paesi terzi. I beneficiari ammissibili sono le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001; possono partecipare anche soggetti e partecipanti di paesi terzi, nei limiti previsti. Sono escluse, in quanto non beneficiarie dirette del finanziamento, le categorie non rientranti tra le autorità nazionali competenti; le azioni con acquisto di attrezzature non possono avere tale acquisto come unica componente della convenzione di sovvenzione.

Regolamento (UE) 2021/840 sul programma "Pericles IV"

Il regolamento istituisce un nuovo programma pluriennale dell’Unione dedicato alla protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le frodi collegate. Il testo si colloca nel solco dei precedenti programmi "Pericle" e "Pericles 2020", che vengono considerati positivamente ma aggiornati alla luce della crescita della dimensione internazionale del fenomeno, dell’esigenza di semplificazione e della necessità di rafforzare cooperazione, formazione e scambio di informazioni.

Finalità e contesto normativo

Il programma nasce per sostenere una tutela uniforme ed elevata dell’euro in tutta l’Unione, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1338/2001 e con l’estensione ai non partecipanti all’euro prevista dal regolamento (CE) n. 1339/2001. Nei considerando è richiamata la funzione del programma nel rafforzare la fiducia dei cittadini e delle imprese, nel sostenere l’efficienza dell’economia dell’Unione e nel contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, anche nella sua connessione con il riciclaggio di denaro.

Ambito soggettivo e territoriale

Il programma è rivolto alle autorità nazionali competenti, ma le azioni possono coinvolgere un insieme ampio di soggetti: banche centrali, BCE, Europol, Eurojust, Interpol, centri di analisi, zecche, servizi specializzati, organismi tecnici, nonché soggetti privati con competenze dimostrate. È espressamente prevista la partecipazione di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, soprattutto nelle attività di sviluppo delle capacità, formazione e cooperazione operativa, dato il carattere transnazionale della contraffazione dell’euro.

Obiettivi del programma

L’obiettivo generale è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le frodi connesse, preservando l’integrità delle banconote e monete in euro e rafforzando la fiducia nell’economia dell’Unione. L’obiettivo specifico è sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri, facilitando una cooperazione stretta e regolare tra le autorità competenti e lo scambio delle migliori prassi, anche con paesi terzi e organizzazioni internazionali quando opportuno.

Dotazione finanziaria e gestione

La dotazione finanziaria per il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2027 è fissata a 6.193.284 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali restano subordinati al bilancio UE e il programma è attuato in gestione diretta dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con attenzione a evitare duplicazioni con BCE ed Europol. Il sostegno è concesso tramite sovvenzioni o appalti pubblici; la dotazione può coprire anche costi di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione.

Azioni finanziabili

Il regolamento individua tre macro-categorie di azioni ammissibili:

  • scambi e diffusione di informazioni, tramite laboratori, riunioni, seminari, formazione, tirocini e scambi di personale;
  • assistenza tecnica, scientifica e operativa, inclusa la produzione di strumenti pedagogici, studi, banche dati, software di supporto e assistenza alla cooperazione operativa tra almeno due paesi;
  • acquisto di attrezzature per autorità specializzate di paesi terzi, purché nel rispetto della regola per cui l’acquisto non può essere l’unica componente della sovvenzione.

Tra i contenuti degli scambi e dell’assistenza rientrano: migliori prassi, metodologie di controllo, banche dati e sistemi di allarme rapido, strumenti di individuazione, metodi di indagine, assistenza scientifica, protezione dell’euro all’esterno dell’Unione e ricerca. I partecipanti possono includere personale di polizia, dogane, amministrazioni finanziarie, servizi di informazione, banche centrali, zecche, intermediari finanziari, magistrati, avvocati, camere di commercio e soggetti in grado di raggiungere PMI, commercianti e corrieri.

Sovvenzioni, cofinanziamento e soggetti ammissibili

Le sovvenzioni sono disciplinate dal regolamento finanziario. Il tasso ordinario di cofinanziamento è pari al massimo al 75% dei costi ammissibili; in casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali, può arrivare al 90%. I soggetti ammissibili al finanziamento sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Programmazione, sorveglianza e valutazione

La Commissione adotta programmi di lavoro annuali che stabiliscono le priorità, la ripartizione della dotazione e i criteri di valutazione delle sovvenzioni, nonché il tasso massimo di cofinanziamento. Il programma è accompagnato da un sistema di indicatori contenuto nell’allegato, tra cui: numero di euro contraffatti scoperti, numero di laboratori illegali smantellati, numero di autorità che chiedono di partecipare, tasso di soddisfazione dei partecipanti e feedback sull’impatto del programma.

La Commissione presenta una relazione annuale a Parlamento europeo, Consiglio e BCE. Sono inoltre previste una valutazione intermedia indipendente entro quattro anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre due anni dalla fine del periodo di applicazione. Le conclusioni delle valutazioni devono essere trasmesse alle istituzioni interessate.

Delega, modifiche e garanzie istituzionali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato sugli indicatori e per integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. La delega vale dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, è revocabile da Parlamento europeo o Consiglio e richiede consultazione degli esperti degli Stati membri. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro il termine previsto.

Trasparenza, visibilità e rapporti con il precedente regime

I beneficiari devono dare adeguata visibilità al finanziamento dell’Unione. La Commissione deve assicurare comunicazione sul programma, sulle azioni e sui risultati. Il regolamento abroga il precedente regolamento (UE) n. 331/2014 dal 1o gennaio 2021, ma le azioni già avviate continuano a essere disciplinate da quel testo fino alla loro chiusura. È inoltre consentito utilizzare la nuova dotazione per le spese di transizione tra i due programmi.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2021, così da garantire continuità di finanziamento e di azione all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Disposizioni principali

Oggetto e durata del programma

L’articolo 1 istituisce il programma d’azione "Pericles IV" per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Il regolamento definisce gli obiettivi del programma, il bilancio, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei fondi.

Obiettivi generale e specifico

L’articolo 2 individua come obiettivo generale la prevenzione e la lotta alla contraffazione monetaria e alle frodi, per preservare l’integrità delle banconote e monete in euro e rafforzare la fiducia di cittadini e imprese. L’obiettivo specifico è la protezione delle banconote e monete in euro, sostenendo e integrando le iniziative degli Stati membri e favorendo una cooperazione stretta e regolare tra autorità nazionali, autorità dell’Unione, Commissione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, se del caso.

Dotazione finanziaria

L’articolo 3 fissa la dotazione finanziaria complessiva del programma in 6.193.284 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. La dotazione può coprire anche assistenza tecnica e amministrativa per preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, inclusi i sistemi informatici istituzionali.

Attuazione e forme di finanziamento

L’articolo 4 prevede la gestione diretta del programma secondo il regolamento finanziario. La Commissione attua il programma in collaborazione con gli Stati membri, mediante consultazioni regolari e tenendo conto delle attività della BCE e di Europol, per evitare duplicazioni. Il sostegno finanziario alle azioni ammissibili è concesso sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici.

Azioni comuni e partner

L’articolo 5 consente di organizzare congiuntamente le azioni con partner dotati delle competenze necessarie, tra cui banche centrali nazionali e BCE, centri di analisi nazionali e delle monete, centro tecnico-scientifico europeo e zecche, Europol, Eurojust, Interpol, uffici centrali nazionali anti-falsificazione, strutture specializzate, soggetti tecnici e anche organismi di paesi terzi. Se le azioni sono organizzate congiuntamente con BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese organizzative sono ripartite; ciascun partner sostiene le spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti.

Azioni ammissibili

L’articolo 6 finanzia tre categorie di azioni: scambio e diffusione di informazioni, assistenza tecnica/scientifica/operativa e acquisto di attrezzature per autorità specializzate di paesi terzi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. Lo scambio di informazioni può riguardare migliori prassi, metodologie di controllo e analisi dell’impatto della contraffazione, banche dati e sistemi di allarme rapido, strumenti di individuazione, metodi investigativi, assistenza scientifica, protezione dell’euro all’esterno dell’Unione, ricerca e competenze operative specialistiche. L’assistenza tecnica può includere strumenti pedagogici, studi multidisciplinari e transnazionali, sviluppo di strumenti e metodi di supporto all’individuazione, nonché assistenza per cooperazione operativa tra almeno due paesi quando non disponibile in altri programmi UE.

Partecipanti e gruppi destinatari

L’articolo 6 individua come destinatari principali il personale delle forze di polizia, dogane e amministrazioni finanziarie, i servizi di informazione, i rappresentanti di banche centrali, zecche, banche commerciali e altri intermediari finanziari, i magistrati, gli avvocati e altri membri dell’ordine giudiziario specializzati, nonché camere di commercio e altri soggetti capaci di raggiungere PMI, commercianti e corrieri. Possono partecipare anche soggetti di paesi terzi.

Sovvenzioni e condizioni sull’acquisto di attrezzature

L’articolo 7 dispone che le sovvenzioni siano attribuite e gestite secondo il titolo VIII del regolamento finanziario. Per le azioni finanziate tramite sovvenzione, l’acquisto di attrezzature non può costituire l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

Cofinanziamento

L’articolo 8 stabilisce che il tasso di cofinanziamento ordinario non supera il 75% dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali, il tasso può arrivare fino al 90% dei costi ammissibili.

Soggetti ammissibili

L’articolo 9 limita i soggetti ammissibili al finanziamento alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Programmi di lavoro

L’articolo 10 prevede che la Commissione adotti programmi di lavoro ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario. Per le sovvenzioni, i programmi di lavoro devono indicare i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

Delega di potere alla Commissione

L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da Parlamento europeo o Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro tre mesi dalla notifica, prorogabili di altri tre mesi. La Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri prima dell’adozione.

Sorveglianza e indicatori

L’articolo 12 prevede che gli indicatori per misurare i progressi del programma figurino nell’allegato. La Commissione può, tramite atti delegati, modificare l’allegato per gli indicatori e integrare il regolamento con disposizioni sul quadro di sorveglianza e valutazione. Deve inoltre presentare una relazione annuale a Parlamento europeo, Consiglio e BCE; i paesi partecipanti e gli altri beneficiari devono trasmettere i dati necessari.

Valutazione

L’articolo 13 impone una valutazione intermedia indipendente non appena disponibili informazioni sufficienti e comunque entro quattro anni dall’inizio dell’attuazione. La valutazione finale deve essere effettuata al termine dell’attuazione e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1. Le conclusioni, con osservazioni della Commissione, sono trasmesse a Parlamento europeo, Consiglio e BCE.

Informazione, comunicazione e visibilità

L’articolo 14 impone ai destinatari dei finanziamenti di rendere nota l’origine dei fondi UE e garantirne la visibilità. La Commissione deve svolgere azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni finanziate e sui risultati ottenuti. Le risorse contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione connesse agli obiettivi del programma.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 15 abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 con effetto dal 1o gennaio 2021. L’articolo 16 precisa che le azioni avviate in base al regolamento abrogato restano disciplinate da quest’ultimo fino alla loro chiusura e che il nuovo programma può finanziare le spese di transizione tra i due regimi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica economica e monetarialotta alla contraffazionecooperazione amministrativagestione finanziaria dell’uecooperazione giudiziaria e di polizia

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