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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29114/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi investivano il merito della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, con motivazione della sentenza impugnata ritenuta adeguata e immune da vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 marzo 2025, deducendo censure che miravano, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito. In particolare, la difesa sosteneva la mancata percezione dell'alt intimato dagli agenti e, quindi, l'assenza del dolo nella condotta di resistenza posta in essere per sottrarsi a un controllo stradale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette a una rivalutazione del materiale probatorio e della dinamica fattuale, attività riservate al giudice di merito, il quale aveva invece motivato in modo congruo e logicamente coerente sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulle modalità di fuga dell'imputato dopo essersi gli agenti chiaramente qualificati.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulta congrua, adeguata e logicamente coerente, sorretta da corretti criteri di inferenza e da massime di esperienza condivisibili.
  • Ai fini della configurazione del dolo nella resistenza al controllo stradale, il giudice di merito può valorizzare gli elementi fattuali che dimostrino la percezione dell'intimazione da parte dell'imputato e le modalità concrete della condotta di fuga.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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