Cassazione Civile, Ordinanza n. 32485/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificatagli nel 2021, riferita a una cartella di pagamento e a nove avvisi di addebito, chiedendo l’annullamento del ruolo e del debito sottostante perché, secondo la sua prospettazione, i titoli presupposti non erano stati validamente notificati ed era inoltre maturata la prescrizione. Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo documentalmente provata la rituale notificazione di avvisi di addebito e cartelle. La Corte d’appello confermava integralmente. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) nullità del procedimento per difetto di jus postulandi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché difesa da avvocato del libero foro in violazione del protocollo con l’Avvocatura dello Stato; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e falsa applicazione delle regole sul disconoscimento di conformità all’originale ex artt. 2712 e 2719 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto invalido il disconoscimento, nonostante fosse stata negata l’esistenza degli originali; 3) violazione delle norme sulla notificazione degli atti esattoriali e degli avvisi di addebito, assumendo che la notifica fosse avvenuta a mani di soggetto non qualificato, non identificato e senza ricezione della CAN; 4) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC, assumendo che cartella e successive intimazioni fossero state trasmesse da indirizzi PEC non censiti in alcun registro pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, l’uso dell’avvocato del libero foro da parte dell’Agenzia della riscossione è consentito nei casi previsti dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato e, fuori dai casi di conflitto o indisponibilità dell’Avvocatura, l’invalidità della procura ricorre solo quando la convenzione riservi espressamente la difesa all’Avvocatura; nel caso richiamato ciò non accadeva. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva motivato sul punto, escludendo che il disconoscimento fosse specifico e adeguato, sicché non vi era omessa motivazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva ritenuto rituali le notifiche in quanto eseguite mediante raccomandata e servizio postale ordinario, e comunque ha richiamato il principio per cui, nella notifica a mezzo raccomandata con consegna a familiare convivente, opera la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, salvo prova contraria a carico di quest’ultimo. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la notifica via PEC non è di per sé invalida per il solo fatto che l’indirizzo del mittente non sia censito in INI-PEC, occorrendo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivato da tale circostanza. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 276 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione al preteso difetto di jus postulandi dell’Agenzia della riscossione; la Corte non ne trae un vizio del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la base dei motivi di nullità dedotti per difetto di motivazione o nullità del procedimento, ma i motivi sono respinti o ritenuti infondati/inammissibili.
art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933
È richiamato come ipotesi di conflitto che consente il ricorso a difesa diversa dall’Avvocatura dello Stato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare il preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte osserva che una motivazione sul punto vi era.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. nella censura sul difetto di motivazione, ma la Corte esclude la nullità.
art. 2712 c.c.
È invocato in relazione alla contestazione della conformità di documenti e al disconoscimento; la Corte ritiene il motivo infondato perché il disconoscimento era ritenuto non specifico.
art. 2719 c.c.
È invocato per la contestazione della conformità delle copie all’originale; la Corte richiama la necessità di un disconoscimento specifico e adeguato.
art. 139 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo sulle modalità di notificazione, ma la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 148 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione, senza accoglimento della censura.
art. 160 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo sulle nullità della notificazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.
art. 7 L. n. 890/1982
È richiamato dal ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte respinge la censura.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
È la norma centrale sulle notificazioni delle cartelle esattoriali; la Corte richiama la possibilità di notifica tramite raccomandata e via PEC, con presunzioni di conoscenza e onere probatorio a carico del contribuente che contesti la validità concreta della notifica.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel terzo motivo per contestare la notificazione degli avvisi di addebito; la Corte non accoglie la censura.
art. 3-bis L. n. 53/1994
È richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione via PEC; la Corte respinge la doglianza.
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
È richiamato nel quarto motivo relativo alle PEC; la Corte nega l’invalidità della notifica per il solo uso di indirizzo non censito.
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
È richiamato nel quarto motivo sulla notificazione telematica; la Corte non ne fa discendere invalidità automatica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla riscossione, la difesa dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro non è di per sé invalida: occorre verificare la disciplina convenzionale con l’Avvocatura dello Stato e la presenza di specifiche ipotesi che impongano la difesa erariale o rendano necessaria una diversa formalità.
- Il disconoscimento della conformità di copie documentali all’originale deve essere specifico e adeguato; una contestazione generica o non coerente con il contenuto degli atti non determina nullità della decisione che ne faccia applicazione.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica della reale motivazione rende il motivo inammissibile come "non motivo".
- Nella notificazione della cartella esattoriale mediante raccomandata, la consegna a un familiare convivente fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, salvo prova contraria a carico di quest’ultimo.
- La notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale non è automaticamente invalida perché proveniente da un indirizzo del mittente non censito in INI-PEC; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivato da tale irregolarità.
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