Cassazione Civile, Sentenza n. 1576/2020 del 24/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla fideiussione rilasciata il 7 giugno 1989 dai ricorrenti a garanzia del credito di firma concesso da una cassa di risparmio in favore di una società, per consentirle di ottenere un finanziamento in valuta estera. Il 26 giugno 1989 la società ottenne il finanziamento da una banca tedesca, garantito a prima richiesta dalla banca italiana. Nel dicembre 1992 la banca tedesca chiese il rimborso, motivandolo con l’entrata in vigore di un nuovo regime fiscale; la banca italiana rimborsò Lire 1.774.065.759. La società mandataria della cessionaria del credito, assumendosi titolare del credito trasferito attraverso successive cessioni, ottenne dal Tribunale di Rieti il decreto ingiuntivo n. 183/2008 contro i garanti. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 715/2018 depositata il 5 febbraio 2018, rigettò il gravame. In Cassazione i garanti hanno proposto tre motivi: (1) motivazione apparente sul rigetto della contestazione della legittimazione sostanziale della mandataria e sull’inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco; (2) motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sull’invalidità o inefficacia delle fideiussioni, che i ricorrenti collegavano alla mancata erogazione di un finanziamento quinquennale; (3) violazione degli artt. 1310, 2943, 2945, 1944 e 1957 c.c. in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo di essere garanti estranei alla fideiussione rilasciata dalla banca italiana alla banca tedesca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la motivazione della Corte d’appello, pur sintetica, era plausibile e non apparente: la cessione in blocco comprendeva le posizioni creditorie in sofferenza, inclusa quella riferibile alla società debitrice e ai suoi garanti. Il secondo motivo è inammissibile: il giudice d’appello aveva espresso una motivazione percepibile e aveva rigettato l’eccezione di invalidità o inefficacia, rilevando che dagli atti non risultava che la garanzia fosse subordinata alla durata quinquennale del finanziamento e che la fideiussione prevedeva la rinuncia dei garanti a eccezioni relative al momento in cui la banca esercitava la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore; non sussisteva quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi: la Corte d’appello aveva qualificato i ricorrenti come debitori solidali con la società debitrice, ai sensi dell’art. 3 della fideiussione e senza beneficio di escussione, e tale statuizione non era stata censurata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 8.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
Nella specie, infatti, la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello in parola articolando sul punto una motivazione sintetica ma plausibile e non meramente apparente o apodittica.
La motivazione non è apparente quando, pur sintetica, è plausibile e consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Nella specie, infatti, la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello in parola articolando sul punto una motivazione sintetica ma plausibile e non meramente apparente o apodittica.
La garanzia costituzionale della motivazione non è violata da una motivazione concisa se essa rende percepibile il percorso decisorio e non è meramente apparente.
art. 112 c.p.c.
Nè può, nella specie, ritenersi sussistente, in sostanza, la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che, come sintetizzato dagli stessi ricorrenti (v. memoria p. 11), l’eccezione di invalidità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata da G.M. e O. in parola si fondava “sull’assunto che la fideiussione per cui è processo… era stata rilasciata da G.M. ed O., in favore di CA.RI.RI., nella previsione che l’erogando finanziamento in valuta estera del Credit Lyonnais di Francoforte in favore della Edilgen, avrebbe dovuto avere una durata quinquennale: il mancato avveramento di tale presupposto… ha reso invalida e/o inefficace la fideiussione de qua” e che la Corte di merito ha rigettato tale eccezione sul rilievo che “in realtà, dall’esame degli atti non si evince alcun elemento per sostenere che le garanzie potessero ritenersi valide ed efficaci soltanto con l’adempimento della banca italiana di reperire un finanziamento di durata quinquennale ed anzi è previsto, art. 9 della fideiussione, che i garanti rinunziano a far valere eccezioni riguardo “al momento in cui la Cassa di Risparmio esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice ha espressamente rigettato l’eccezione e ne ha esposto le ragioni, anche considerando il contenuto degli atti e delle clausole contrattuali.
art. 1310 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.
La norma è richiamata dai ricorrenti per contestare la disciplina della prescrizione nei rapporti solidali, ma la Corte non ne svolge una distinta interpretazione: dichiara la censura inammissibile perché non investe la ratio relativa alla solidarietà dei garanti.
art. 2943 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.
La disposizione è invocata in tema di interruzione della prescrizione, ma la Corte non decide nel merito tale questione, ritenendo il motivo inammissibile perché non censura la qualificazione dei ricorrenti come debitori solidali.
art. 2945 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.
La norma è invocata dai ricorrenti sugli effetti dell’interruzione della prescrizione, ma la Corte non ne esamina l’applicazione, dichiarando inammissibile la censura per mancata contestazione della ratio decidendi sulla solidarietà.
art. 1944 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.
La decisione richiama la qualificazione dei garanti come debitori solidali e l’assenza del beneficio di escussione risultante dalla fideiussione; la censura sulla prescrizione non attacca tale accertamento e risulta perciò inammissibile.
art. 1957 c.c.
La Corte territoriale ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.
La disposizione è invocata dai garanti in relazione alla prescrizione, ma la Corte non affronta il merito della relativa questione, poiché la censura non si confronta con la ratio della decisione d’appello.
art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Al riguardo, quella Corte ha affermato che l’avvenuta cessione in blocco dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e dell’art. 58 del TUB, da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance (e ciò valeva anche per la precedente cessione del 1999) rendeva irrilevante la qualificazione del credito, atteso che le parti avevano chiaramente voluto trasferire tutte le posizioni creditorie in sofferenza e, quindi, anche la posizione riconducibile ad Edilgen e ai suoi garanti.
Nel caso concreto, la cessione in blocco è stata ritenuta comprensiva di tutte le posizioni creditorie in sofferenza, anche senza che fosse decisiva una qualificazione individuale del credito, in quanto la volontà negoziale era diretta a trasferire l’intera categoria.
artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130
Al riguardo, quella Corte ha affermato che l’avvenuta cessione in blocco dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e dell’art. 58 del TUB, da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance (e ciò valeva anche per la precedente cessione del 1999) rendeva irrilevante la qualificazione del credito, atteso che le parti avevano chiaramente voluto trasferire tutte le posizioni creditorie in sofferenza e, quindi, anche la posizione riconducibile ad Edilgen e ai suoi garanti.
La cessione in blocco prevista dalla legge può comprendere l’intera categoria delle posizioni creditorie in sofferenza indicata dalle parti, includendo il credito azionato e le relative garanzie.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Quando ricorrono i presupposti processuali, la declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dell’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Una motivazione concisa non è apparente quando espone ragioni plausibili e sufficienti a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice e a consentire il controllo della decisione.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide espressamente l’eccezione proposta, esponendo le ragioni del rigetto anche sulla base delle risultanze degli atti e delle clausole contrattuali.
- È inammissibile una censura in cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, la contestazione della prescrizione non può essere scrutinata se non viene impugnato l’accertamento, autonomamente decisivo, della solidarietà dei garanti e dell’assenza del beneficio di escussione.
- Nella cessione in blocco, la titolarità del credito può essere ricondotta alla categoria di posizioni creditorie in sofferenza individuata dalle parti, quando la volontà negoziale risulti diretta a trasferire tutte le posizioni appartenenti a tale categoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1628/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1631/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1630/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1635/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1618/2020 del 24/01/2020
- Sentenza civile · 24 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 1616/2020 del 24/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →