Sentenza n. 899/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rimpatrio nel comune di residenza ed allontanamento dal comune di Frosinone con divieto di rientro per anni tre, n. prot 197/2023, del 3 ottobre 2023, notificato il 9 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione, in adempimento dell'obbligo di riesame imposto in sede cautelare, aveva revocato il provvedimento di rimpatrio impugnato. La decisione è stata adottata conformemente alla richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: provvedimento di rimpatrio nel comune di residenza e di allontanamento dal comune di Frosinone, con divieto di rientro per tre anni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rimpatrio e allontanamento, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non indica i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo l'ordinanza cautelare n. 187 dell'11 luglio 2025 che aveva imposto alla Questura il riesame dell'atto, la Questura di Frosinone ha adottato il 4 agosto 2025 un provvedimento di revoca del provvedimento impugnato. Con memoria del 26 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata; nel caso concreto, la revoca dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato in adempimento di un obbligo di riesame imposto dal giudice e tale revoca soddisfa la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sulla fondatezza originaria dei motivi di ricorso, quando il venir meno dell'oggetto della controversia deriva dall'adozione di un nuovo atto amministrativo satisfattivo.
Come è indicizzato
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