Cassazione Penale, Ordinanza n. 30516/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso contro il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro, operante quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda di applicazione dell'art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze irrevocabili. La prima riguardava una condanna per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, un reato in materia di stupefacenti e un tentativo di estorsione; la seconda una successiva condanna per partecipazione a una diversa contestazione associativa di stampo mafioso e per due episodi di detenzione/cessione di droga. Con tre motivi sostanzialmente complementari si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla continuazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso il piano storico-organizzativo con quello dell'unità ideativo-volitiva, avrebbe applicato un automatismo cronologico e non avrebbe confrontato gli argomenti difensivi e i dati allegati; si lamentava inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati ai quali la continuazione era stata riconosciuta, sia per il reato associativo sia per quelli in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso la continuazione, osservando che l'identità del disegno criminoso deve essere individuabile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, dagli atti emergeva solo che i fatti successivi si inserivano nel medesimo contesto criminale, senza prova di una originaria programmazione unitaria. La Corte ha richiamato inoltre i principi secondo cui, per riconoscere la continuazione tra reati associativi, non bastano la tipologia del reato, la sua natura permanente e l'omogeneità delle condotte, essendo necessaria una puntuale indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla loro continuità nel tempo. Ha ritenuto congrua anche la motivazione sulla distanza cronologica tra i fatti e sulla diversa struttura delle contestazioni associative, rigettando così la richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia riscontrabile sin dalla commissione del primo reato; non basta che i fatti successivi siano inseriti nello stesso contesto criminale.
art. 416-bis c.p.
Il reato associativo mafioso è stato considerato come riferimento per valutare l'eventuale unitarietà del disegno criminoso tra più condanne, ma la sola natura del sodalizio non basta a fondare la continuazione.
art. 416-bis.1 c.p.
La diversa esclusione o applicazione dell'aggravante nei fatti oggetto della seconda pronuncia è stata valorizzata come indice della non sovrapponibilità piena dei fatti ai fini della continuazione.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
I reati in materia di stupefacenti sono stati considerati ai fini della richiesta di continuazione, ma il loro mero inserimento nel medesimo contesto criminoso non è sufficiente.
art. 624 bis c.p.
Non citato nel testo; omesso intenzionalmente.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è necessario che l'unicità del disegno criminoso sia desumibile già dal primo reato, non essendo sufficiente una successiva convergenza di fatti nello stesso ambiente criminale.
- Tra reati associativi non basta valorizzare la permanenza del vincolo, la tipologia del reato o l'omogeneità delle condotte: occorre accertare una originaria programmazione unitaria attraverso una concreta analisi dei sodalizi e della loro operatività.
- La mera distanza temporale tra le condotte e la diversa struttura delle contestazioni possono legittimamente escludere la continuazione quando difetti la prova di un progetto criminoso ab origine comune.
- In cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale fattuale se la motivazione del giudice di merito è congrua e conforme ai principi di diritto applicabili.
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