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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46986/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 648 c.p., deducendo: 1) insufficiente prova dell'effettiva conoscenza, da parte del Colarusso, della provenienza illecita della carta di circolazione (contestazione rivolta alla valutazione probatoria e ai fatti di merito); 2) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la consumazione fosse anteriore (collegabile al furto denunciato nel 2000 o comunque precedente al 31/05/2014) e che, per ragioni temporali, il termine di prescrizione fosse già decorso al momento della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle scelte del giudice di merito, cioè di un sindacato sulla valutazione dei fatti non consentito in sede di legittimità; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e ha confermato il calcolo della prescrizione operato dai giudici di merito: la consumazione è stata individuata in data prossima all'acquisto del furgone (01/06/2012), con termine massimo di prescrizione decennale comprensivo dei periodi di sospensione e dei differimenti indicati, pervenendo alla data finale del 19/01/2023 (la prescrizione sarebbe maturata alle ore 24.00 di quella data, dunque non poteva essere dichiarata nel corso della stessa giornata). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione (ricezione di cose provenienti da reato). La Corte ha ritenuto che, come ricostruito dai giudici di merito, sussistessero elementi sufficienti per ritenere la responsabilità ex art. 648.

  • art. 157 cod. pen.

    il termine massimo (dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen.), computati i periodi di sospensione

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha calcolato l'inizio del decorso dalla data di consumazione (individuata in giugno 2012) e applicato il termine decennale comprensivo delle sospensioni/differimenti, con esito che la prescrizione sarebbe scaduta alle ore 24 del 19/01/2023 e quindi non poteva essere dichiarata prima di quella ora.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 157 in relazione al termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha applicato il criterio secondo cui il ricorso deve denunciaria violazioni di legge o vizi di motivazione che non si risolvano in mera richiesta di rivalutazione fattuale.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla richiesta rituale di trattazione orale: è stata osservata la richiesta ma la difesa del ricorrente non è comparsa all'udienza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di esposizione dei motivi nel ricorso; la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari in base a tale disposizione.

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai differimenti e sospensioni del termine di prescrizione; la Corte ha tenuto conto dei giorni di differimento e dell'impedimento del difensore nel calcolo della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un sindacato libero e complessivo sulla valutazione della prova compiuta dal giudice di merito: il ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizii logico-giuridici nella motivazione, non una diversa valutazione dei fatti.
  • Per le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (sussunzione), il ricorrente deve dimostrare un errore di applicazione della norma al fatto come ricostruito; non è sufficiente sostenere che le prove non avrebbero potuto portare a quella ricostruzione.
  • Il dies a quo della prescrizione per i reati consumati è il giorno successivo alla completa manifestazione della condotta illecita; il computo si effettua fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile.
  • I periodi di sospensione e i differimenti (anche per impedimenti del difensore o astensioni) si sommano al termine di prescrizione e possono differire la data di scadenza; la Corte valuta e computa tali eventi nel calcolo.
  • Se la prescrizione matura nel corso della stessa giornata in cui è resa la decisione, essa si considera estinta solo alle ore 24 di quel giorno e quindi non può essere dichiarata con decisione emessa prima di tale orario.
  • Le censure generiche o aspecifiche che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata sono destinate all'inammissibilità.
  • La mancata comparizione della difesa all'udienza di trattazione orale può avere conseguenze processuali (es. mancata discussione) ma non invalida necessariamente i provvedimenti già motivati, salvo violazioni procedurali specifiche.

Testo integrale

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