Cassazione Penale, Sentenza n. 3717/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui, pur essendo intervenuto esito positivo della messa alla prova e dunque l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si è censurato che tale sanzione è norma di competenza del Prefetto (art. 224 cod. strada) e che il giudice non aveva il potere di applicarla in presenza dell'estinzione del reato conseguente alla messa alla prova, violando inoltre le norme e principi richiamati (art. 168-ter comma 2 cod. pen., artt. 223 e 224 d.lgs. n. 285/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il giudice abbia ecceduto nella sua competenza ponendo una sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) che, dopo l'esito positivo della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato, è di esclusiva competenza del Prefetto. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla revoca della patente e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per l'esercizio delle competenze amministrative.
Norme richiamate
art. 168-ter cod. pen.
L'istituto della messa alla prova, con esito positivo, determina l'estinzione del reato e prescinde dall'accertamento della responsabilita penale; conseguentemente il giudice che dichiara l'estinzione non puo imporre sanzioni amministrative accessorie riservate ad altri organi
art. 224 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
comma 3 (richiamato nel testo)
La revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria di competenza del Prefetto; il giudice penale non può applicarla quando il reato si estingue per messa alla prova
artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992
comma 9-bis dell'art. 186 e comma 8-bis dell'art. 187 (richiamati nel testo)
Sono previste ipotesi particolari (es. applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) in cui la legge attribuisce al giudice il potere, in deroga, di incidere anche sulle sanzioni amministrative accessorie; tali ipotesi sono distinte dall'istituto della messa alla prova
art. 223 d.lgs. n. 285/1992
Normativa del Codice della strada richiamata a supporto della ripartizione di competenze amministrative in materia di sanzioni accessorie; la Corte ne trae conferma della competenza del Prefetto per determinate misure
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a) e b) (richiamato nel motivo)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente concernenti violazione di legge e incompetenza del giudice
Massime di principio
- La messa alla prova con esito positivo (art. 168-ter cod. pen.) estingue il reato e, non comportando accertamento di responsabilità penale, impedisce al giudice penale di imporre sanzioni amministrative accessorie di competenza prefettizia, come la revoca della patente.
- Occorre distinguere tra i casi in cui la legge attribuisce al giudice poteri derogatori (ad es. applicazione di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dagli artt. 186 e 187) e la fattispecie della messa alla prova: solo nelle prime il giudice può incidere sulle sanzioni accessorie nei limiti della norma speciale.
- Se il giudice impone una sanzione amministrativa accessoria in violazione delle competenze, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione relativa alla sanzione e disporre la trasmissione degli atti allautorità amministrativa competente (Prefetto).
- In procedure simili la difesa dovrebbe eccepire prontamente la incompetenza del giudice a irrogare sanzioni amministrative dopo l'esito positivo della messa alla prova; l'amministrazione prefettizia dovrà valutare autonomamente eventuali provvedimenti amministrativi.
- Verificare sempre quale sia l'effetto processuale del provvedimento che estingue il reato: se estintivo e privo di accertamento di colpa, le conseguenze amministrative di norma spettano allorgano amministrativo e non al giudice penale.
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