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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12194/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di nullità relativo a più titoli di privativa industriale concernenti un biliardino/calcobalilla: un modello di utilità di titolarità della società ricorrente, un brevetto per invenzione industriale di titolarità della controparte e un ulteriore modello di utilità della persona fisica convenuta. In primo grado il Tribunale, sulla base di una prima CTU, aveva dichiarato la nullità dei titoli e aveva respinto una prima istanza di limitazione delle rivendicazioni proposta dal titolare del brevetto. In appello la controparte soccombente ha riproposto l’istanza di limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i., mediante riformulazione delle rivendicazioni del brevetto per invenzione industriale, e la Corte d’appello l’ha accolta, ritenendo ammissibile la limitazione e reputando che le rivendicazioni riformulate, nelle versioni 1-2-3, superassero i rilievi di invalidità emersi nella consulenza tecnica svolta sulle rivendicazioni originarie. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione delle norme del codice della proprietà industriale e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l’istanza di limitazione fosse inammissibile perché ripetitiva di un precedente motivo d’appello, tardiva, nuova e comunque formulata in modo da alterare la domanda originaria e ampliare indebitamente la protezione; 2) violazione delle norme sulla brevettabilità, perché le rivendicazioni riformulate sarebbero state estranee al contenuto originario, prive di chiarezza e non assistite da novità e attività inventiva; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d’appello aderito alla seconda CTU senza spiegare perché si discostasse dalla prima e senza considerare le osservazioni della parte e del consulente di parte. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non confrontato con la ratio decidendi e perché mirava a una rivalutazione di merito; il secondo perché chiedeva una nuova valutazione nel merito della conformità tecnica delle rivendicazioni; il terzo perché impropriamente prospettava una violazione dell’art. 115 c.p.c. e un vizio motivazionale non sussistente nei termini denunciati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di appello e della limitazione del brevetto nei termini ivi individuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Genova che aveva accolto l’istanza di limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. del brevetto per invenzione industriale e aveva riformulato le rivendicazioni nei limiti ritenuti ammissibili dalla consulenza tecnica. La Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze sulla tardività e novità dell’istanza, sulla asserita estensione indebita della privativa e sui vizi della motivazione, ritenendo che le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito del materiale tecnico e delle risultanze peritali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale)

    in ogni stato e grado del giudizio

    La facoltà di proporre la riformulazione delle rivendicazioni è riconosciuta al titolare del brevetto per conservare la privativa anche con limitazioni; la sua presentazione in appello non è di per sé preclusa e non costituisce uso improprio dello strumento, salvo abuso del processo o violazione della buona fede processuale.

  • art. 76, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale)

    La riformulazione non deve estendere la protezione oltre il contenuto della domanda originariamente depositata, altrimenti il titolo resta esposto a nullità.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    Invocato nel giudizio di merito per sostenere il limite alla possibilità di rimettere in discussione le rivendicazioni a istruttoria chiusa; la Cassazione però non ha ritenuto la censura decisiva, perché la ratio della decisione era diversa.

  • art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata e contenere una adeguata illustrazione dei motivi di appello e del loro contenuto; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove e l’adesione a una consulenza tecnica rispetto a un’altra.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché utilizzata per veicolare una contestazione di merito o una critica alla motivazione, non un vero error in procedendo.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata adesione del giudice a una determinata consulenza tecnica o alle osservazioni di parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 68, comma 2, CBE

    La limitazione del brevetto ha effetto nei termini previsti dalla Convenzione, con esigenza di bilanciare tutela del titolare e ragionevole certezza per i terzi; il richiamo è utilizzato a sostegno della legittimità dell’istituto della limitazione.

  • art. 69 CBE

    Il protocollo interpretativo è richiamato per affermare che l’interpretazione del brevetto deve assicurare insieme equa protezione al titolare e ragionevole certezza giuridica ai terzi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di nullità di un brevetto, il titolare può proporre in ogni stato e grado la riformulazione delle rivendicazioni, purché la nuova formulazione resti nei limiti del contenuto della domanda originaria e non ampli la protezione conferita.
  • L’ammissibilità dell’istanza di limitazione non dipende da un vaglio discrezionale del giudice sul merito dell’opportunità della modifica, ma dalla verifica dei presupposti normativi e dall’assenza di abuso del processo o di violazione della buona fede processuale.
  • La proposta di limitazione formulata in appello non è, di per sé, una domanda nuova inammissibile, se si colloca nell’alveo dell’art. 79, comma 3, c.p.i. e serve a conservare la privativa con rivendicazioni ristrette.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione tecnico-scientifica delle rivendicazioni o delle consulenze di parte e d’ufficio; le censure che mirano a rimettere in discussione il merito sono inammissibili.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti, non quando preferisce una consulenza tecnica ad un’altra.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare la scelta del giudice di aderire a una determinata CTU o la valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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