Cassazione Penale, Ordinanza n. 28759/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti c.p.p. dal GIP del Tribunale di Verona, deducendo violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era stato depositato oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla lettura del provvedimento in udienza, sicché era tardivo. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che nei confronti della sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; i rilievi difensivi non rientravano in tali ipotesi, e la qualificazione giuridica risultava comunque sorretta da puntuali riferimenti alle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine di legge. Ha inoltre rilevato che, comunque, i motivi dedotti non erano tra quelli proponibili avverso una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato quale base procedurale della sentenza di patteggiamento impugnata
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
indicato come norma che prevede il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione
art. 585, comma 2, lett. b) c.p.p.
indicato come norma da cui decorre il termine dalla lettura del provvedimento in udienza
art. 129 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro di censura per carenza di motivazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato come norma che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente previsti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per l'adozione della procedura de plano
legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento deve essere proposto nel termine di quindici giorni decorrente, secondo la disciplina processuale richiamata, dalla lettura del provvedimento in udienza; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità per tardività.
- Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il sindacato di legittimità è circoscritto ai soli motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere dedotte censure estranee a tali ipotesi.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile anche avverso il patteggiamento, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza e con le emergenze processuali richiamate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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