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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relative agli anni d’imposta 2000 e 2001, per IRAP, IRPEG e IVA, contestando: la presunta tardiva iscrizione a ruolo; l’insufficiente motivazione delle cartelle e l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; la mancata preventiva comunicazione dell’avviso bonario; la perdita della riduzione delle sanzioni; l’inefficacia del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonostante il pagamento della prima rata; nonché presunti errori nei conteggi e l’inesistenza dei presupposti impositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto implicitamente respinta la censura sulla tardiva iscrizione a ruolo e comunque infondata nel merito, poiché la disciplina transitoria del D.L. n. 106 del 2005 prevedeva termini per la notifica delle cartelle rispettati dall’Amministrazione e aveva abrogato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sull’esecutività del ruolo. Ha considerato sufficientemente motivate le cartelle derivanti da controllo automatizzato, anche con riferimento agli interessi, e ha escluso l’obbligo dell’avviso bonario in presenza di un mero omesso o tardivo versamento senza incertezze interpretative. Il condono ex art. 9-bis si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo: il pagamento della sola prima rata non conserva gli effetti agevolativi e consente all’Ufficio di richiedere integralmente le imposte dovute. Le censure sugli errori di calcolo sono state inoltre ritenute non autosufficienti e dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Per la parte IVA, la Corte ha rilevato anche l’incompatibilità del condono con il diritto unionale. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione... l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente

    Il controllo automatizzato può determinare la riscossione delle somme risultanti dalla dichiarazione, in particolare per omessi o tardivi versamenti e per errori di natura cartolare.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La Corte ha ritenuto che l’intero articolo, relativo all’esecutività dell’iscrizione a ruolo, fosse stato abrogato dal D.L. n. 106 del 2005; pertanto non era applicabile ai ruoli formati dopo tale intervento normativo.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 si applicava il termine transitorio quinquennale per la notifica delle cartelle; per le dichiarazioni 2002 e 2003 il termine era quadriennale.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente

    L’avviso bonario è necessario solo quando il controllo evidenzia incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non in caso di semplice omesso o tardivo pagamento di somme autoliquidate.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L’obbligo di motivazione della cartella va rapportato al tipo di controllo effettuato; per una liquidazione automatizzata basata sulla dichiarazione, è normalmente sufficiente il richiamo alla dichiarazione e agli elementi necessari per identificare il debito.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    L'iscrizione a ruolo non è eseguita... se il contribuente... provvede a pagare le somme dovute

    La possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo e beneficiare della riduzione delle sanzioni presuppone la ricezione della comunicazione dovuta e il pagamento entro il termine previsto; tale meccanismo non opera per il mero tardivo versamento quando la comunicazione non era necessaria.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9-bis

    le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non si applicano ai contribuenti [...] che [...] provvedono ai pagamenti delle imposte

    Si tratta di un condono clemenziale che elimina le sanzioni, ma non riduce l’imposta. La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il pagamento della prima rata non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    Il ravvedimento operoso non impedisce all’Amministrazione di contestare un tardivo versamento nell’ambito del condono ex art. 9-bis, né conserva automaticamente gli effetti del condono se le relative condizioni non sono rispettate.

  • D.M. n. 321 del 1999

    La cartella è validamente motivata quando contiene i requisiti formali e gli elementi identificativi previsti dal decreto, soprattutto se deriva dalla liquidazione automatizzata di dati già indicati dal contribuente.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale proposta secondo la disciplina anteriore alla riforma, anche perché il ricorso non riportava integralmente o nei passaggi essenziali il contenuto delle cartelle.

  • Artt. 2 e 22 della VI direttiva IVA 77/388/CEE

    Il condono applicato alle sanzioni IVA può essere disapplicato se compromette la corretta riscossione dell’IVA e il funzionamento del sistema comune europeo.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati fondati sui dati dichiarati dal contribuente, la cartella può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione e all’indicazione delle somme richieste; non è normalmente necessaria una motivazione analitica come quella di un avviso di accertamento.
  • L’avviso bonario non è obbligatorio per ogni cartella ex art. 36-bis: è richiesto quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, mentre può essere omesso in caso di semplice omesso o tardivo versamento.
  • I condoni clemenziali che eliminano soltanto le sanzioni devono essere interpretati restrittivamente. Se la legge richiede il pagamento integrale e tempestivo, il pagamento parziale o tardivo fa perdere il beneficio e può rendere nuovamente esigibili le imposte e le sanzioni.
  • Le regole previste per altre forme di condono non possono essere applicate analogicamente a un diverso condono, perché le disposizioni agevolative e derogatorie sono eccezionali.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale riportare il contenuto dell’atto tributario contestato e indicare con precisione i documenti e i pagamenti rilevanti; in mancanza, le censure possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • In materia IVA, anche un condono nazionale può essere disapplicato dal giudice se incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
  • La contestazione di errori nei conteggi richiede una dimostrazione documentale puntuale della corrispondenza tra ciascun versamento e il debito tributario; semplici congetture o pagamenti di importo diverso non sono sufficienti.

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