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Sentenza

Sentenza n. 1639/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponeva l'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2025, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi una somma determinata, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata, era quindi passata in giudicato, ed era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'attuazione coattiva della pronuncia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi attestanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla documentazione prodotta; la sentenza era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'avvenuto adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, sul portafoglio Carta docente del ricorrente la somma stabilita dal giudicato, per le finalità previste dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. È stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza del ricorrente in caso di perdurante inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi si conformi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di accredito imposto dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito nella sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento di un obbligo gravante sulla pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione intimata non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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