Ordinanza n. 349/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, tra l'altro, il difetto di istruttoria. Ha contestato in particolare la valutazione dell'amministrazione secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi dell'assunzione, in quanto il reddito imponibile o il fatturato avrebbe dovuto essere almeno pari a 30.000 euro annui. La censura ha evidenziato l'assenza di una valutazione concreta dell'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, nonché l'illegittimità di una valutazione generale fondata sul rigetto in blocco di numerose domande contestuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris, poiché il provvedimento sembrerebbe carente di una valutazione concreta e individualizzata della capacità economica della società datrice di lavoro. Da una prima analisi del bilancio relativo all'esercizio 2024 sono emersi ricavi e utile netto apparentemente idonei a giustificare il costo dell'assunzione di ulteriori lavoratori. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza sostituendo la valutazione generale sull'incapacità reddituale con una valutazione caso per caso, solidamente ancorata ai dati di bilancio prodotti. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, consistente nel rischio di allontanamento definitivo dal territorio nazionale del cittadino straniero, entrato legittimamente con visto per motivi di lavoro. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata al 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve essere concreta e riferita all'effettiva sostenibilità dell'assunzione del singolo lavoratore; non è sufficiente una valutazione generale fondata sul rigetto in blocco di più domande contestuali.
- La verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro deve essere solidamente ancorata ai dati di bilancio disponibili, inclusi ricavi e utile netto, e deve considerare tali elementi nella valutazione individuale dell'istanza.
- Sussiste il periculum in mora idoneo a giustificare la tutela cautelare quando l'efficacia del provvedimento impugnato espone il cittadino straniero, legittimamente entrato in Italia per lavoro, al rischio di essere definitivamente allontanato dal territorio nazionale.
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