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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento nei limiti dell'interesse: - della del. C.C. 27 giugno 2023, n. 74 di approvazione del P.U.G. del Comune di Massafra, pubblicata sul B.u.r.p. del 6.7.2023; della D.G.R. n. 338 del 20. 3.2023; del PUG del Comune di Massafra approvato; delle NTA del PUG; del verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2023; delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27.10.2023; del verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2023, del 26.10.2023 e del 24.10.2023 e di tutti i verbali della Conferenza di Servizi; della Determinazione n. 513 del 14.12.2021 del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; della Del. G.R. n. 2253 del 29.12.2021; ove occorra, della Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 17.11.2020; della nota prot.n. 36517 dell'11.8.2021; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Massafra n. 74 del 27 giugno 2023 di approvazione definitiva del PUG, deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 20 marzo 2023 di attestazione di compatibilità e atti presupposti e connessi, limitatamente al vincolo paesaggistico e alla fascia di rispetto del bene denominato "Casino Pagliari"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il nuovo PUG nella parte relativa all’introduzione di un Ulteriore Contesto Paesaggistico sul bene denominato "Casino Pagliari" e all’individuazione della relativa fascia di rispetto, deducendo irragionevolezza, carenza istruttoria, manifesta illogicità, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 7 della l. 241/1990, dell’art. 11 della l.r. Puglia n. 20/2001, degli artt. 76 e 78 delle NTA del PPTR e degli artt. 32 e 97 Cost., nonché violazione del principio di proporzionalità. È stata inoltre dedotta la violazione del termine previsto dall’art. 11, comma 8, della l.r. n. 20/2001 e delle garanzie partecipative. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato, per genericità dei motivi e per mancata dimostrazione delle possibilità edificatorie dei terreni. Nel merito, i ricorrenti hanno sostenuto che il vincolo e, soprattutto, l’estensione della fascia di rispetto avrebbero inciso sulle possibilità edificatorie dei loro terreni senza adeguata istruttoria sulle caratteristiche effettive dei luoghi, sull’orografia e sul grado di antropizzazione dell’area.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il proprietario del bene paesaggisticamente vincolato non è stato ritenuto controinteressato formale e sostanziale; in ogni caso, una delle proprietarie risultava destinataria della notifica. Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 40 c.p.a., mentre la questione delle possibilità edificatorie è stata qualificata come attinente al merito. Nel merito, il Collegio ha respinto tutte le censure contro la scelta di introdurre l’Ulteriore Contesto Paesaggistico relativo al "Casino Pagliari": l’iter previsto dalla l.r. Puglia n. 20/2001 è stato rispettato; il termine di 150 giorni decorre dalla pronuncia della deliberazione regionale e non dalla sua trasmissione al Comune; l’art. 13 della l. 241/1990 esclude l’applicazione delle regole generali sulla partecipazione ai procedimenti diretti all’adozione di atti di pianificazione urbanistica; le scelte di piano sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, illogicità manifeste o arbitrarietà, non ravvisati quanto all’introduzione del vincolo. È stata inoltre esclusa la sussistenza di una posizione di affidamento del privato sulle previsioni contenute nel piano adottato, modificabili nel corso del procedimento. Il ricorso è stato invece accolto con riguardo all’estensione della fascia di rispetto. La relazione comunale depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria ha riconosciuto che la fascia era stata accettata per accelerare l’approvazione del PUG e ha prospettato la necessità di ridefinirla tenendo conto dell’orografia, dei dislivelli, delle strade pubbliche e del grado di antropizzazione. Tali chiarimenti hanno confermato l’assenza di un’istruttoria effettiva e di una motivazione adeguata sulla concreta conformazione della fascia, nonché la possibilità di escludere da essa il terreno dei ricorrenti. Il TAR ha quindi annullato, limitatamente all’interesse dei ricorrenti, la deliberazione comunale di approvazione del PUG e gli atti presupposti e connessi nella parte relativa alla fascia di rispetto, con salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 11 l.r. Puglia n. 20/2001

    Disciplina il procedimento di formazione e approvazione del PUG, compreso il controllo regionale di compatibilità e la conferenza di servizi per il superamento dei rilievi regionali.

  • art. 11, comma 8, l.r. Puglia n. 20/2001

    Il termine di 150 giorni decorre dalla pronuncia della deliberazione regionale e non dalla trasmissione della deliberazione all’ente comunale; nella fattispecie il termine è stato rispettato.

  • art. 11, comma 9, l.r. Puglia n. 20/2001

    Costituisce la base normativa della conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali sul piano urbanistico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Rileva rispetto all’obbligo di motivazione; la motivazione è stata ritenuta insufficiente con riferimento alla concreta estensione della fascia di rispetto.

  • art. 7 l. 241/1990

    La sua violazione è stata esclusa perché l’art. 13 della stessa legge esclude l’applicazione delle disposizioni generali sulla partecipazione ai procedimenti di pianificazione urbanistica.

  • art. 13 l. 241/1990

    Esclude l’applicabilità delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale ai procedimenti diretti all’adozione di atti di pianificazione urbanistica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti, ma non specificamente applicato dal TAR nella decisione.

  • art. 76 NTA del PPTR

    Rileva per la disciplina della fascia di rispetto; l’estensione concreta della fascia è stata annullata per difetto di istruttoria e motivazione rispetto alle caratteristiche del territorio.

  • art. 78, lett. h) e i), NTA del PPTR

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela paesaggistica, ma le relative censure contro l’introduzione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico sono state respinte.

  • art. 40 c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico, contenendo una chiara esposizione dei fatti e l’indicazione delle censure.

Massime di principio

  • Le scelte dell’amministrazione nell’elaborazione e approvazione di uno strumento urbanistico generale costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti errori di fatto, manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • Nel procedimento di pianificazione urbanistica, l’art. 13 della l. 241/1990 esclude l’applicazione delle regole generali sulla partecipazione procedimentale previste dagli artt. 7 e seguenti della stessa legge.
  • Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 11, comma 8, della l.r. Puglia n. 20/2001 decorre dalla pronuncia della deliberazione regionale e non dalla sua trasmissione all’amministrazione comunale.
  • L’individuazione di una fascia di rispetto paesaggistica nell’ambito di uno strumento urbanistico richiede un’istruttoria concreta sulle caratteristiche del bene tutelato e del territorio circostante, inclusi orografia, dislivelli, infrastrutture e grado di antropizzazione; una fascia definita senza tale verifica è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione.
  • Il privato non vanta, nel procedimento di pianificazione urbanistica, un affidamento tutelabile alla conservazione delle previsioni contenute nel piano adottato, poiché tali previsioni possono essere modificate nel corso dell’iter di approvazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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