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Sentenza

Sentenza n. 12984/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici a titolo di payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, la determinazione della Regione Piemonte che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi i decreti ministeriali, l’accordo Stato-Regioni, le certificazioni dei fatturati e gli atti procedimentali. Le censure riguardavano vizi derivanti dall’asserita illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback e vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti l’art. 8 del d.l. n. 34/2023 e, successivamente, l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che hanno previsto la possibilità di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento di una quota ridotta, dapprima individuata nel 48 per cento e poi nel 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota del 25 per cento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in giudizio la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di tempestivo versamento previste dalla normativa sopravvenuta. Tuttavia, la richiesta della ricorrente e l’intervenuto versamento della quota ridotta hanno evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito delle impugnazioni. Il Collegio, dopo avere dato alle parti avviso della questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e costituisce la base normativa degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L’integrale e tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta [...] estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

    Ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 mediante il versamento di una quota ridotta e ha collegato all’accertamento del versamento la cessazione della materia del contendere.

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Ha ridotto al 25 per cento la quota necessaria per assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, prevedendo l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere dopo l’accertamento regionale del versamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di avvisare le parti della questione rilevata d’ufficio posta a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto obblighi di payback per dispositivi medici, il ricorrente usufruisce della definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e versa la quota ridotta, tale condotta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina del payback richiede la produzione in giudizio delle attestazioni delle amministrazioni regionali comprovanti il tempestivo versamento della quota ridotta e l’accertamento amministrativo previsto dalla legge.
  • In mancanza delle attestazioni amministrative necessarie per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando la richiesta della parte e il versamento della quota ridotta dimostrino una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
  • Quando il giudice intende fondare la decisione su una sopravvenuta carenza di interesse rilevata d’ufficio, deve previamente darne avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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