Cassazione Penale, Sentenza n. 35809/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione di un terreno e di un immobile ritenuti nella disponibilità di Cafieri Vincenzo nonostante la formale intestazione ai genitori (Domenico e Maddalena). Cafieri Vincenzo ha censurato: 1) carenze motivazionali nella valutazione della pericolosità sociale (art. 1 lett. b) e c) d.lgs. 159/2011), nella perimetrazione temporale e nella prova della lucrogeneticità dei reati in relazione all'accrescimento patrimoniale; 2) violazione del diritto di difesa per il rigetto di richieste istruttorie, in particolare l'audizione dei collaboratori di giustizia e di un assistente sociale dell'UEPE, ritenute necessarie a confutare la presunta disponibilità del bene. I terzi interessati (Domenico e Maddalena) hanno denunciato il diniego di prove idonee a dimostrare entrate lecite e la mancata considerazione di documenti bancari e scritture private rilevanti per la proporzione e la capacità di spesa del nucleo familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi (anche dei terzi interessati), ritenendo fondate le censure relative alla violazione del diritto alla prova e al contraddittorio. Ha disposto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato alla Corte d'Appello di Bari per nuovo esame, incaricando la stessa sezione (in diversa composizione) di riassumere il giudizio e di rinnovare o valutare correttamente le acquisizioni probatorie richieste (audizione dei collaboratori, testi offerti dai terzi, acquisizione delle dichiarazioni rilevanti), conformandosi ai principi di diritto e di garanzia delineati dalla giurisprudenza nazionale e convenzionale.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159/2011
art. 1 lett. b) e c.; art. 7 comma 4-bis; art. 7 comma 9; art. 23 comma 1; art. 27 comma 2; art. 10
Norme che definiscono la pericolosità sociale, il procedimento in contraddittorio e i presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione; la Corte richiama che il giudizio di pericolosità e la valutazione della lucrogeneticità richiedono motivazione e possibilità di prova in contraddittorio; art. 7 e connessi richiamano la disciplina dell'art. 666 c.p.p. per l'istruttoria.
Codice di procedura penale
art. 666; art. 678; art. 603; art. 623 comma 1 lett. a); art. 34
Art. 666 e 678: modalità istruttorie "senza particolari formalità" ma nel rispetto del contraddittorio; art. 603 non si applica in materia di misure di prevenzione in appello; art. 623 e art. 34 disciplinano il rinvio e l'incompatibilità dei giudici su provvedimenti devoluti.
Codice civile
Regole sulla opponibilità della data della scrittura privata: il giudice di merito può accertare con prudente valutazione fatti idonei a dimostrare l'anteriorità del documento, senza un elenco tassativo di elementi.
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione l'onere iniziale di provare la scissione tra titolarità formale del bene e impiego di risorse illecite spetta all'accusa; il terzo formalmente intestatario ha però un ampio onere di allegazione per dimostrare la propria titolarità effettiva e la lecita origine delle risorse.
- Il processo di prevenzione, pur non essendo penale, è soggetto ai principi del contraddittorio e della parità delle armi: il rifiuto ingiustificato di ammettere prove richieste dalla difesa (anche audizioni di collaboratori o testi che risultano da atti di indagine) può determinare l'annullamento del provvedimento.
- In sede d'appello sulle misure di prevenzione è possibile introdurre e valutare nuovi elementi probatori nel rispetto del "devolutum"; la Corte d'appello ha cognizione piena, entro i limiti dell'impugnazione, e può disporre acquisizioni ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale il nesso temporale e la lucrogeneticità delle condotte rispetto all'acquisizione dei beni; maggiore è l'intervallo temporale tra fatti e acquisizione patrimoniale, più approfondita deve essere la motivazione probatoria.
- Se il terzo fornisce documenti o testimoni idonei a mostrare l'effettiva capacità di spesa lecita, tali elementi devono essere valutati e, se indebitamente esclusi, costituiscono motivo di annullamento e rinvio.
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