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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35397/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza per violazione di norme civili (artt. 1058, 1063, 1065 e 1051 c.c.) sostenendo che la servitù di passaggio era limitata al transito pedonale o con animali da soma e non al passaggio con mezzi meccanici; dunque, la piantumazione di alberi da lui effettuata sul proprio fondo non avrebbe impedito l'esercizio del diritto nei limiti del titolo costitutivo. Inoltre deduceva la erronea applicazione dell'art. 632 c.p., poiché la modifica dello stato dei luoghi (ostacolo alla servitù) sarebbe avvenuta sulla proprietà dell'imputato e non nell'altrui proprietà, requisito necessario per la fattispecie di immutazione dello stato dei luoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in diritto. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 632 c.p. tutela l'integrità della altrui proprietà e richiede che la modifica materiale sia effettuata nella proprietà di terzi. Essendo provato che la piantumazione che ha ristretto il passaggio è avvenuta sul fondo di proprietà dell'imputato, la condotta non rientra nella fattispecie penale di cui all'art. 632 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste e sono state revocate le statuizioni civili conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 632 cod. pen.

    chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ... immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi

    La norma punisce la modificazione materiale nello stato dei luoghi effettuata 'nell'altrui proprietà'; la tutela è rivolta all'integrità dell'altrui proprietà e del possesso contro modificazioni che possano alterarne la condizione e l'accertamento dei relativi diritti. Non si applica quando la modifica è avvenuta nella proprietà dell'agente.

  • art. 1051 cod. civ.

    Definisce la servitù prediale come onere imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo; utile a contestualizzare la natura del diritto di passaggio invocato, la cui portata dipende dal titolo costitutivo.

  • art. 1058 cod. civ.

    Riguarda l'esercizio e i limiti delle servitù e la possibilità di determinarne modalità e limiti in base al titolo e alla natura dell'uso; di norma la determinazione del perimetro dell'esercizio della servitù è questione di diritto civile e probatoria.

  • art. 1063 cod. civ.

    Discute la servitù continuativa e periodica e la loro disciplina pratica, utile per interpretare l'estensione del diritto di passaggio ottenuto dal fondo dominante; la Corte non ha risolto il merito civilistico perché ha escluso la rilevanza penale.

  • art. 1065 cod. civ.

    Attiene ai diritti e limiti relativi alla servitù non espressamente descritti nel testo della sentenza, richiamato dalla difesa per sostenere i limiti del diritto di passaggio originario; la Corte ha privilegiato la questione penale della titolarità della proprietà sul luogo modificato.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di immutazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.) la modifica materiale deve essere realizzata nella proprietà 'altrui'; se la modifica avviene nel proprio fondo non si configura il reato previsto da tale norma.
  • La limitazione o l'ostacolo all'esercizio di una servitù commesso dal proprietario del fondo servente può essere rilevante per azioni civili (tutela del titolare della servitù), ma non necessariamente per la punibilità penale ai sensi dell'art. 632 c.p.
  • La determinazione della portata della servitù (es. pedonale vs. uso con mezzi meccanici) è questione di diritto civile e di prova del titolo costitutivo: la sua rinnovata valutazione non è ammessa in Cassazione quando equivale a una rivalutazione del merito dei fatti.
  • Quando la Corte di legittimità accerta l'assenza del requisito soggettivo/oggettivo della fattispecie penale (qui, la 'altruità' della proprietà modificata), la sentenza penale può essere annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili connesse.
  • In conflitti tra tutela penale e tutela civile relativi a servitù, spesso la via corretta per il titolare del diritto è l'azione civile o l'ottemperanza in sede amministrativa/probatoria per far accertare l'estensione del diritto; la configurabilità del reato richiede elementi ulteriori rispetto al mero ostacolo civile.

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