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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11336/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di pagamento notificato il 4 aprile 2016, con cui il Comune di Napoli le chiedeva Euro 62.904,00 a titolo di TARES per il 2013, in relazione all’immobile occupato e adibito a bar-pasticceria. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3162/27/2018 depositata il 4 aprile 2018, ha confermato la decisione. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione della L. n. 241/1990, art. 3, della L. n. 212/2000, art. 7, e della L. n. 296/2006, art. 1, comma 162, per omessa rilevazione della nullità dell’avviso per carenza di motivazione. Ha dedotto che l’avviso non indicava gli estremi catastali dell’immobile né spiegava la sua soggettività passiva, precisando di non avere presentato la denuncia di inizio detenzione o delle variazioni; ha inoltre sostenuto che la motivazione non potesse essere integrata dalla nota comunale del 24 giugno 2015, non richiamata nell’avviso e conosciuta solo con la sua produzione in giudizio. Ha contestato anche la mancata esclusione dalla superficie tassabile delle aree che assumeva produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti a proprie spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, perché nuovi e mai dedotti nel ricorso introduttivo né in appello, i profili di nullità relativi alla mancata indicazione dei dati catastali e alla mancata esplicitazione della soggettività passiva. Ha ritenuto infondata la censura concernente la nota del 24 giugno 2015 e le istanze di autotutela: queste ultime riguardavano un diverso e precedente avviso di pagamento, sicché la questione era estranea al giudizio. Ha confermato il diniego della riduzione o esenzione per le aree asseritamente produttive di rifiuti speciali, poiché la contribuente non aveva presentato la prescritta denuncia, nella quale avrebbero dovuto essere dedotti i presupposti delle deroghe e delle riduzioni. La Corte ha ribadito che l’occupazione o detenzione di locali e aree comporta una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti e che le deroghe e riduzioni non operano automaticamente. Ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione

    Le deroghe alla tassazione devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione; non sono riconosciute automaticamente per la sola presenza della situazione di fatto che potrebbe giustificarle.

  • art. 66 D.Lgs. n. 507/1993

    sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo art. 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione

    Le riduzioni tariffarie non operano automaticamente: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente, con unico motivo, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e in relazione alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    ai superiori principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – si è attenuta la Commissione tributaria regionale.

    La Corte ribadisce i principi di diritto già consolidati e rileva che il giudice regionale vi si è conformato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

    Il rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 31 gennaio 2013 comporta la dichiarazione dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella disciplina della tassa sui rifiuti, l’occupazione o la detenzione di locali e aree comporta una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti; in assenza di prova idonea a superarla, il tributo è dovuto.
  • Le deroghe alla tassazione e le riduzioni tariffarie connesse alla produzione di rifiuti speciali o ad altre situazioni particolari non operano automaticamente: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure che introducono profili di nullità dell’atto impositivo mai dedotti nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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