Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20630/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo con cui una banca sammarinese aveva chiesto il pagamento del saldo passivo di un conto corrente intestato a una società estera, saldo garantito da fideiussori, tra cui il ricorrente. In primo e secondo grado l'opposizione è stata respinta. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: (1) contestazione della legge applicabile, sostenendo che dovesse applicarsi la legge italiana e non quella sanmarinese; (2) dedotta violazione di norme processuali e sostanziali, con censura alla sentenza d'appello per avere ritenuto valida l'apertura del conto e l'affidamento di credito pur in mancanza di forma scritta, per non avere valorizzato la mancata comunicazione degli estratti conto e per avere reputato legittimo l'anatocismo; (3) ulteriore censura sulla fideiussione, con dedotta violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., assumendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso l'abusiva concessione di credito e avrebbe ritenuto derogabile l'onere di agire preventivamente verso il debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione della legge applicabile era stata affrontata dalla corte territoriale solo come premessa priva di autonoma ratio decidendi, quindi senza interesse attuale alla sua impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mescolanza di censure eterogenee, difetto di specificità e mancata confutazione di una ratio decidendi autonoma fondata sulla validità della fideiussione anche in caso di invalidità del rapporto principale. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per il tentativo di sollecitare una nuova valutazione del merito, senza indicare fatti decisivi omessi e senza una critica idonea alle argomentazioni della corte di merito sugli artt. 1956 e 1957 c.c. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omessa, insufficiente e contradditoria motivazione

    La censura motivazionale è inammissibile quando è formulata in modo promiscuo con una violazione di legge e non indica un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 117 TUB

    Invocato dal ricorrente per contestare la validità della pretesa bancaria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non colpiva una ratio decidendi autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per contestare l'anatocismo; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 1956 c.c.

    La censura è inammissibile perché non confuta specificamente l'argomento della corte territoriale e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 1957 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta vaga e priva di specificità; la Corte richiama l'orientamento consolidato favorevole alla soluzione adottata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non colpisce una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, poiché manca l'interesse a un vaglio di legittimità su un argomento non decisivo.
  • È inammissibile il motivo che cumula indistintamente vizi di motivazione e violazioni di legge senza consentire di distinguere le due doglianze e senza rispettare il requisito di specificità del ricorso.
  • La denuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e omesso; non basta un dissenso sulla valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure che non confrontano in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già disattese dal giudice di merito sono inammissibili perché mirano a ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
  • In materia di fideiussione, la contestazione dell'invalidità del rapporto principale o della concessione abusiva del credito non è sufficiente se non viene specificamente criticata la diversa ratio basata sulla sopravvivenza dell'obbligo di garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAnnullabilitàNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.