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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09771/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP presentata da un professionista per gli anni d'imposta dal 1998 al 2008. In primo grado il ricorso era stato rigettato: alcune istanze erano state ritenute tardive e le altre respinte nel merito. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto, ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, poiché dagli atti emergeva l'impiego di beni strumentali, l'ausilio non occasionale di terzi retribuiti e, per alcuni anni, anche l'utilizzazione delle strutture di un'associazione professionale alla quale aveva partecipato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la propria attività non integrava autonoma organizzazione e che il ricorso a terzi o a locali/servizi di supporto non era idoneo a fondare il presupposto IRAP; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché ritenere esistente l'autonoma organizzazione e rilevante la struttura dell'associazione professionale.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, osservando che una motivazione concisa ma comprensibile e idonea a far percepire la ratio decidendi non integra nullità. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo di merito, richiamando i principi consolidati sull'IRAP per i professionisti: il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; l'accertamento va compiuto per ciascun anno d'imposta e, in tema di rimborso, l'onere della prova grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato l'ausilio di terzi e l'adesione all'associazione professionale, senza che il ricorrente avesse allegato e provato la separazione dei compensi o l'assenza di benefici organizzativi. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    Individua il presupposto impositivo dell'IRAP, che per i lavoratori autonomi richiede l'autonoma organizzazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997

    Ricompone tra i soggetti passivi dell'IRAP i professionisti esercenti arti e professioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 446 del 1997

    Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), la base imponibile è data dalla differenza tra compensi percepiti e costi inerenti all'attività.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia incomprensibile.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la motivazione; la sua assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente la censura per nullità della sentenza, ivi compresa la motivazione apparente.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a evitare la nullità.
  • Ai fini dell'IRAP del professionista, l'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
  • Nei giudizi di rimborso IRAP l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
  • La verifica dell'autonoma organizzazione deve essere compiuta con riferimento a ciascun anno d'imposta, poiché l'assetto organizzativo del professionista può mutare nel tempo.
  • Se il professionista opera anche all'interno di un'associazione professionale, deve dimostrare di non fruire dei relativi benefici organizzativi quando chiede di scorporare l'attività individuale da quella associata.
  • Non è sufficiente contestare in astratto la valutazione delle prove per cassare la sentenza: le censure che mirano a una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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