Cassazione Civile, Ordinanza n. 12439/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Udine e notificato il 7 febbraio 2022 a una cittadina georgiana presente in Italia con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni e senza richiesta di rinnovo. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo decorso il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione e respingendo la richiesta di rimessione in termini, sul presupposto che l’atto fosse stato tradotto oralmente da un mediatore linguistico e che ciò integrasse una mera nullità e non l’inesistenza della notifica. Nel ricorso per cassazione la parte opponente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sull’obbligo di traduzione del decreto di espulsione e sul termine di impugnazione, sostenendo che la traduzione deve essere scritta e consegnata insieme al provvedimento, sicché la sola traduzione orale non sarebbe idonea a far decorrere il termine di ricorso; ha inoltre affermato di avere avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto solo il 27 luglio 2023, a seguito dell’accesso agli atti, rendendo tempestiva l’opposizione proposta il 25 settembre 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate le censure. Ha affermato che, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo di traduzione del decreto non può essere assolto con una mera traduzione orale, poiché la normativa richiede la consegna di una sintesi scritta del contenuto in lingua comprensibile al destinatario. Poiché la notifica del 7 febbraio 2022 era stata accompagnata solo da traduzione orale, essa era invalida; di conseguenza, la richiesta di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, essendo documentato che la reale conoscenza scritta del provvedimento era intervenuta solo il 27 luglio 2023. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il decreto di espulsione deve essere notificato secondo le forme previste dal regolamento e accompagnato da traduzione/sintesi comprensibile per lo straniero; la mera traduzione orale non è sufficiente.
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di traduzione scritta del provvedimento espulsivo.
art. 3, comma 3, D.P.R. 394/1999
La comunicazione del provvedimento allo straniero deve avvenire mediante atto scritto e motivato accompagnato da sintesi in lingua comprensibile; se impossibile, in una delle lingue indicate dalla norma.
art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011
Termine di 30 giorni per l’opposizione avverso il decreto di espulsione; nel caso concreto non decorre validamente se la notifica è invalida per difetto di traduzione scritta.
Richiamato in relazione alla rimessione in termini, che deve essere concessa quando la parte dimostri una causa a sé non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Indicato quale base dell’opposizione giurisdizionale contro il decreto di espulsione.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, l’obbligo di traduzione del provvedimento è un presidio di garanzia sostanziale: la conoscenza dell’atto deve risultare da una traduzione scritta o da una sintesi scritta comprensibile, non essendo sufficiente una mera traduzione orale.
- La traduzione orale del decreto di espulsione non sana il difetto di comunicazione scritto del contenuto dell’atto, perché non consente di ritenere validamente assolto l’onere informativo imposto dalla disciplina speciale.
- Se la notifica del decreto di espulsione è invalida per difetto di traduzione scritta, il termine per l’opposizione non può essere considerato decorso validamente sulla base di quella notifica.
- La rimessione in termini deve essere accordata quando il destinatario dimostri di avere acquisito effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento solo in un momento successivo, per causa a lui non imputabile.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione, rileva la reale possibilità di comprendere il contenuto lesivo dell’atto e di approntare le difese, non la sola consegna formale del decreto.
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