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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17197/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato nel 2009 un'istanza di rimborso di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia. Formatasi la risposta tacita di rigetto, aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul procedimento e sul processo tributario sostenendo che l'istanza fosse generica, priva dell'indicazione degli importi e della documentazione necessaria, e quindi inidonea a fondare il silenzio-rifiuto; con il secondo ha dedotto la violazione della sopravvenuta disciplina che, in caso di insufficienza delle risorse, impone la riduzione percentuale del rimborso del 50%; con il terzo ha dedotto la mancata applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato e del regolamento de minimis, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contribuente, in quanto titolare di redditi d'impresa e di partecipazione, potesse effettivamente beneficiare dell'agevolazione senza superare i limiti UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'istanza di rimborso generica e priva di documenti non fosse di per sé causa di inammissibilità o di rigetto, ma imponesse un dovere di cooperazione e integrazione istruttoria da parte dell'Ufficio; ha inoltre affermato che la disciplina sopravvenuta sulla capienza delle risorse e sulla riduzione percentuale opera in fase esecutiva/ottemperanza e non incide sul diritto sostanziale al rimborso né sui giudizi pendenti. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la CTR non aveva verificato la compatibilità del beneficio con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con il regime de minimis, nonostante l'Agenzia avesse contestato che il contribuente fosse titolare di redditi d'impresa e di partecipazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • artt. 19, comma 1, lett. g), e 27, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati a sostegno della censura sull'ammissibilità/completezza dell'istanza di rimborso nel processo tributario.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma di interpretazione autentica sul diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma siciliano; la Corte la considera base del diritto sostanziale al rimborso nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione ... può integrare l'istanza già presentata ...; successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari ..."

    La Corte ne trae che la mancanza di documentazione non comporta di per sé inammissibilità o rigetto dell'istanza, ma apre una fase di interlocuzione e integrazione documentale; la disciplina sopravvenuta non incide sui giudizi pendenti quanto al diritto al rimborso.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Impone che i rapporti tra contribuente e Amministrazione siano improntati a collaborazione e buona fede.

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Vieta di richiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione.

  • art. 18, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Consente l'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni.

  • artt. 2 e 3 del regolamento de minimis richiamato nella decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Il giudice di merito deve verificare in concreto che il beneficio individuale rispetti i limiti del regime de minimis; se la soglia è superata, il beneficio va negato nella sua interezza.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    È il parametro alla base della qualificazione delle misure agevolative come aiuti di Stato incompatibili, salvo eccezioni previste dal regime de minimis o altri regimi approvati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola generale sull'onere della prova, in particolare in relazione alla dimostrazione dei presupposti del rimborso e del rispetto del regime de minimis.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, l'istanza non può essere respinta o dichiarata inammissibile solo perché generica o priva di documenti, quando i dati rilevanti siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o comunque possano essere acquisiti d'ufficio; opera un dovere di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente.
  • Nel processo tributario, se il contribuente allega che i documenti necessari al rimborso sono in possesso dell'Ufficio, l'Amministrazione deve prendere posizione in modo specifico e motivato sui fatti costitutivi della pretesa, non potendo limitarsi a un generico dissenso.
  • La disciplina sopravvenuta che regola la capienza delle risorse destinate ai rimborsi non incide sul diritto sostanziale già azionato nei giudizi pendenti, ma rileva eventualmente nella fase esecutiva o di ottemperanza.
  • Quando il beneficio fiscale è qualificabile come aiuto di Stato, il giudice deve verificare d'ufficio o su eccezione se il caso concreto rientri nei limiti del regime de minimis; tale verifica richiede di considerare l'ammontare complessivo degli aiuti nel triennio rilevante, non il solo importo domandato nel singolo giudizio.
  • Se il contribuente svolge attività economica o percepisce redditi di impresa/partecipazione, il giudice deve accertare in concreto la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato prima di riconoscere il rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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