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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8356/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Corte d'appello di Bari aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (due anni) e la relativa cauzione. I motivi principali del ricorso per cassazione erano: (1) violazione di legge nella qualificazione della "pericolosità sociale", per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la dedizione del ricorrente alla commissione di reati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 159/2011, pur non sussistendo i presupposti (mancanza di abitualità e dedizione, condanne per reati di natura diversa); (2) violazione di legge per avere fondato l'attualità della pericolosità su fatti remoti, senza considerare misure cautelari non custodiali cui il Campese risultava sottoposto; si contestava inoltre l'errata qualificazione del danno alla "sanità pubblica" per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene il ricorrente denunciasse formalmente violazioni di legge, in realtà egli contestava valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale circa l'esistenza della "dedizione" e l'attualità della pericolosità sociale, che non sono censurabili con il mezzo della cassazione per motivi di diritto se si tratta di valutazioni fattuali. La Corte ha inoltre osservato che la presenza di misure cautelari in corso nei confronti del ricorrente conferma la persistenza del pericolo di reiterazione e che, comunque, l'eventuale utilizzo di valutazioni contenute in altri provvedimenti è ammissibile solo se viene svolta una autonoma valutazione da parte del giudice. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. c)

    La Corte territoriale ha invocato tale norma per giustificare l'applicazione della misura di prevenzione in presenza di elementi che, a suo avviso, indicano la dedizione del soggetto alla commissione di reati. La Cassazione ha però ritenuto che la contestazione del ricorrente riguardasse valutazioni di fatto sulla "dedizione" e sull'"abitualità", non censurabili in cassazione se non è indicato un specifico vizio di diritto.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019 (De Paola), Rv. 275054 - 01

    Richiamata per affermare che il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale può tener conto di elementi desumibili da altri provvedimenti, purché il giudice effettui una autonoma e motivata valutazione e non recepisca acriticamente precedenti prognosi.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che in realtà impugnano valutazioni di merito (es. dedizione, abitualità, attualità della pericolosità) presentandole come violazioni di legge: per essere ammissibile, il ricorso deve indicare un vizio giuridico concreto e non una semplice diversa valutazione dei fatti.
  • Per l'applicazione delle misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è necessario dimostrare l'esistenza dei presupposti normativi (dedizione, abitualità, pericolosità attuale); contestare solo la fondatezza delle conclusioni del giudice senza rilevare errori di diritto è inefficace in Cassazione.
  • L'attualità della pericolosità può essere fondata su condotte non necessariamente recentissime se esistono elementi processuali ulteriori (es. misure cautelari in corso) che indicano rischio di reiterazione; tuttavia il giudice che utilizza valutazioni pregresse deve compiere una autonoma motivazione.
  • Chi propone ricorso privo di fondamento può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende): è quindi importante valutare la non manifestata infondatezza prima di ricorrere.
  • Nelle impugnazioni relative a misure di prevenzione è strategico articolare censure su specifici profili di diritto (errata applicazione della norma, vizio della motivazione per illogicità o contraddittorietà) piuttosto che limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.

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