Sentenza del 26/01/2015 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio - Termine ordinatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tardiva costituzione dell'amministrazione non comporta, di per sé, l'inammissibilità della costituzione né altre sanzioni processuali automatiche, perché l'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non prevede alcuna conseguenza per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni. Il termine è quindi qualificato come meramente ordinatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tardiva costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente. In particolare, si discute se il termine di sessanta giorni previsto per il deposito della costituzione abbia natura perentoria, con conseguenze preclusive, oppure ordinatoria.
Norme richiamate
Art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il termine di sessanta giorni per il deposito della costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente è meramente ordinatorio.
Poiché la disposizione non collega alla tardiva costituzione alcuna sanzione o decadenza, il termine non è perentorio. L'amministrazione può quindi costituirsi anche oltre il termine, restando tuttavia soggetta alle eventuali preclusioni previste per gli atti e le attività processuali tardivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un termine è perentorio solo quando la legge prevede espressamente, o in modo inequivocabile, una decadenza o altra sanzione per la sua inosservanza.
- La tardiva costituzione dell'amministrazione resistente entro il termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non determina automaticamente l'inammissibilità dell'atto.
- L'assenza di una sanzione per il ritardo non significa necessariamente che la parte possa compiere ogni attività processuale senza limiti: possono comunque operare specifiche preclusioni per domande, eccezioni, documenti o difese depositati oltre i termini applicabili.
- Per valutare un termine processuale occorre distinguere tra termine ordinatorio, la cui violazione non produce automaticamente decadenza, e termine perentorio, il cui mancato rispetto comporta la perdita della facoltà processuale.
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