Sentenza n. 340/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 02/11/2015 del centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, notificata il 23/11/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale notificata il 23 novembre 2015. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alle relative domande, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Ministero resistente ha successivamente aderito alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Pur non essendo rituale la rinuncia, poiché non notificata alle altre parti nel termine previsto, la dichiarazione del difensore è stata ritenuta univoca manifestazione del venir meno dell'interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. L'adesione del Ministero ha confermato tale esito. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della particolarità della questione e dell'adesione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso è rituale solo se notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza di una rinuncia rituale, una dichiarazione inequivoca della parte o del difensore può evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito e fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La mancata notificazione della rinuncia alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. impedisce di considerarla una rinuncia rituale, ma non esclude che la dichiarazione depositata possa essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come inequivoca manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente manifesta inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione e l'amministrazione resistente aderisce a tale esito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della domanda di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, tra cui la particolarità della questione esaminata e l'adesione dell'amministrazione alla declaratoria di improcedibilità.
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