Cassazione Penale, Sentenza n. 1641/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per porto in luogo pubblico di arma e per ricettazione, deducendo: nullità/erronea applicazione della legge penale (richiamando artt. 192 c.p.p. e 4 legge 2/10/1967 n.895) con particolare censura sulla mancanza di "disponibilità agevole" dell'arma occultata nell'intercapedine del bagagliaio; insufficienza della motivazione circa il dolo della ricettazione (art. 648 c.p.), poiché l'imputato aveva dichiarato di avere rinvenuto l'arma in un casolare; violazione dell'art. 5 legge 895/1967 per mancato riconoscimento della lieve entità; deduzioni alternative su configurabilità della contravvenzione (art. 712 c.p.) e richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p.; censura sulla ricorrenza della recidiva (art. 99 c.p.), sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis e 69 c.p.) e sulla entità dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (relativi al porto in luogo pubblico e alla lieve entità) perché non erano stati dedotti in sede di appello e, comunque, perché fanno richieste di valutazione di merito non sindacabili in Cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla ricettazione ritenendo la motivazione della Corte territoriale manifestamente insufficiente riguardo alla prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della provenienza furtiva dell'arma. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di ricettazione con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su tale capo; la condanna per porto in luogo pubblico è stata confermata definitivamente. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti e dovranno essere affrontati dal giudice di rinvio nella determinazione della pena complessiva.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come rilievo di nullità/erronea applicazione di norme procedurali; la Cassazione rileva che la questione non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile in questa sede
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 4 e art. 5)
Riferimento alla disciplina sulla circolazione delle armi; il ricorrente invocava art. 4 per censurare la qualificazione del porto e art. 5 per ottenere il riconoscimento della lieve entità, ma la Corte ha ritenuto il motivo sulla lieve entità inammissibile e ha ritenuto che la pistola risultasse funzionante
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Cassazione rileva che per la condanna è necessario provare la consapevolezza della provenienza furtiva dell'oggetto; la motivazione della Corte d'appello è risultata insufficiente su tale profilo, pertanto la condanna per ricettazione è stata annullata con rinvio
art. 712 cod. pen.
Invocato dal ricorrente come possibile qualificazione meno grave (contravvenzione) nel caso di diversa valutazione del dolo; la Corte ha considerato la questione connessa alla decisione sulla ricettazione e quindi assorbita o rinviata al giudice di merito
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Richiesta di applicazione di una attenuante prevista dallo stesso articolo; la Corte osserva che la valutazione va fatta dal giudice di rinvio dopo aver deciso sulla imputazione di ricettazione
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva contestata: la Corte ha ritenuto che gli accertamenti su recidiva e sulla determinazione della pena debbano essere svolti dal giudice di rinvio
art. 62-bis e art. 69 cod. pen.
Richieste attinenti alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la Cassazione ha rilevato la mancanza di motivazione della Corte territoriale su questo punto e ha rinviato la questione al giudice del rinvio
art. 81 cod. pen.
Contestazione dell'aumento per continuazione; questione ritenuta da trattare dal giudice di rinvio dopo la decisione sul capo di ricettazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata implicitamente: la Cassazione ha dichiarato inammissibili motivi che non erano stati dedotti in appello, richiamando il vincolo di deduzione in sede di gravame
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere formulate nuove censure di merito che non siano state sollevate in appello: i rilievi di fatto o di valutazione probatoria devono essere portati avanti nelle sedi di merito (appello), altrimenti risultano inammissibili.
- Per la ricettazione è essenziale provare la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; elementi che dimostrano semplicemente il carattere illecito della detenzione (es. occultamento, mancanza di licenze) non bastano a provare automaticamente la conoscenza che l'oggetto sia stato rubato.
- La possibilità dichiarata dall'imputato di aver rinvenuto un bene in un luogo abbandonato può prospettare alternative giuridiche (appropriazione di cose smarrite, reato di furto o valutazione sulla procedibilità a querela) e richiede accertamenti di merito accurati sulla dinamica dell'acquisizione del bene.
- Se la motivazione della corte locale sul punto cruciale del dolo è insufficiente, la Cassazione può annullare la condanna e rinviare per nuovo giudizio limitatamente a quel capo di imputazione, lasciando agli organi di merito le valutazioni sulla pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti.
- L'occasione per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti o di qualificazioni meno gravi (es. contravvenzione) richiede elementi probatori concreti e deve essere discussa tempestivamente nelle sedi di merito; altrimenti la Cassazione non interviene sui fatti.
- La rilevanza di elementi quali occultamento o imballaggio dell'arma è coerente con la prova della consapevolezza della detenzione illecita, ma non equivale automaticamente alla prova della conoscenza della provenienza furtiva: occorre motivazione puntuale sui nessi probatori.
- Questioni sulla recidiva e sulla prevalenza delle attenuanti generiche richiedono motivazione esplicita da parte del giudice di merito; in assenza di tale motivazione, la Corte di legittimità può rinviare la valutazione al giudice del rinvio.
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