Cassazione Civile, Ordinanza n. 28075/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi 2007 recuperando a tassazione euro 119.162,46 per interessi passivi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 97 TUIR, con conseguente maggiore IRES e applicazione di interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che le operazioni di factoring non rientrassero nel limite di deducibilità di cui all'art. 97 TUIR; la CTR Lazio, su appello dell'Agenzia, aveva invece riformato la decisione e respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la società proponeva quattro motivi, ma prima dell'udienza depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e il pagamento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia aderiva a tale richiesta.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale, comprovata da domanda, provvedimento di accoglimento e ricevuta di versamento, e della corrispondenza tra l'avviso impugnato e la cartella definita. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate per la ratio di favore della disciplina condonistica e non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione è dipesa da fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 97 TUIR
norma richiamata dall'Ufficio per limitare la deducibilità degli interessi passivi; nel caso concreto la controversia verteva sull'applicabilità della disciplina alle operazioni di factoring, questione poi assorbita dalla definizione della lite
art. 6, d.l. n. 193/2016
consente la definizione agevolata della lite fiscale; l'adesione e il pagamento hanno determinato la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue per effetti sopravvenuti della definizione della lite
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 97 del Tuir
limite alla deducibilità degli interessi passivi invocato nell'avviso di accertamento
Massime di principio
- Quando il contribuente documenti l'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale e il relativo pagamento, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, se l'atto definito coincide con quello oggetto del ricorso.
- La declaratoria di estinzione per effetto di una definizione agevolata sopravvenuta giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura agevolativa e di favore della disciplina condonistica.
- Se l'estinzione del giudizio deriva da fatti sopravvenuti e dalla definizione della controversia, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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