Cassazione Penale, Ordinanza n. 36162/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in esito a un complesso iter processuale con più giudizi di appello, annullamenti con rinvio e un primo ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. In origine, all'esito di giudizio abbreviato, erano stati ritenuti responsabili di procurato ingresso illegale di stranieri, falso ideologico per induzione e corruzione. In appello uno dei due era stato assolto dal capo di corruzione. Dopo un primo annullamento della Cassazione limitato al trattamento sanzionatorio, il reato di falso ideologico era stato dichiarato estinto per prescrizione e il processo era stato rinviato per la sola rideterminazione della pena. Nel secondo rinvio, la Corte di appello ha rideterminato la pena: per uno degli imputati ha applicato la pena per il solo capo relativo al procurato ingresso illegale di stranieri, senza aumenti per il reato prescritto e per quello oggetto di assoluzione; per l'altro ha applicato la pena per i capi di procurato ingresso illegale di stranieri e corruzione, precisando che non potevano essere applicati ulteriori aumenti o la pena pecuniaria in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, per evitare la reformatio in peius. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di rinvio lamentando, in sostanza, che il precedente annullamento della Cassazione avrebbe dovuto considerare anche l'assoluzione di uno di loro dal capo di corruzione e che la successiva sentenza di rinvio sarebbe comunque errata nella determinazione della pena, insistendo anche, con motivi nuovi, sulla cornice edittale applicabile al reato più grave. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, osservando che le questioni sulla prescrizione già dichiarata e sulla determinazione della pena base erano coperte da giudicato, che non è consentito dedurre l'erroneità della precedente sentenza di annullamento con rinvio se non tramite rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p., e che la Corte di rinvio si era correttamente attenuta al mandato ricevuto, senza violare i limiti del giudicato o l'interesse dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che alcune doglianze investivano punti già coperti da giudicato, che il motivo diretto a contestare la precedente sentenza di annullamento con rinvio era manifestamente infondato perché non è ammesso sindacare quella decisione fuori dai casi eccezionali del ricorso ex art. 625-bis c.p.p., e che la sentenza impugnata aveva correttamente eseguito il mandato della Cassazione, senza applicare aumenti di pena per il capo già dichiarato estinto o per quello già escluso in appello. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
rimedio straordinario eccezionale invocabile per correggere errori della sentenza di legittimità; non è utilizzabile per dedurre l'erroneità della precedente decisione di annullamento con rinvio fuori dai casi consentiti.
art. 587 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
divieto di reformatio in peius
in assenza di impugnazione del pubblico ministero non possono essere applicati trattamenti sanzionatori peggiorativi rispetto a quelli già determinati nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Non è consentito, nel ricorso avverso la sentenza di rinvio, contestare l'asserita erroneità della precedente sentenza di cassazione che ha delimitato il thema decidendum, salvo il ricorso allo specifico rimedio straordinario previsto dall'ordinamento.
- Quando la sentenza di annullamento con rinvio riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio non può riesaminare i capi coperti da giudicato né discostarsi dai limiti del mandato ricevuto.
- Le doglianze che investono questioni già coperte da giudicato sono inammissibili in cassazione.
- In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato, dovendo rispettare il divieto di reformatio in peius.
- Il ricorrente è privo di interesse a dolersi di un aumento di pena che la decisione impugnata non ha in concreto applicato nei suoi confronti.
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