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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Cagliari, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 471/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 119/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202501288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 2.000,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 471/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 luglio 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva imposto al Ministero di riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'accredito. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa attuazione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso per l'attività commissariale. È stata respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento adeguato e che sussistessero ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, considerando la complessità e la pluralità delle fasi necessarie per l'attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti esterni, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di importo modesto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 400,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, in ragione della serialità e della sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e impongono al giudice di assicurare la concreta attuazione del comando giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di insufficienza dei fondi, consente di fare ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per eseguire il titolo giudiziale.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza posta in esecuzione riconosceva, sulla somma dovuta al docente, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo accredito.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua il supporto di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web, elemento valorizzato per evidenziare la complessità dell'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione statale, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa offra uno strumento adeguato e proporzionato per assicurare l'esecuzione.
  • L'astreinte nei confronti dell'amministrazione pubblica non è automatica: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà organizzative, tecniche, normative e finanziarie dell'adempimento e alla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
  • La complessità procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso possono giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora, purché valutati concretamente dal giudice dell'ottemperanza.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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