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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3836/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 O.P. o detenzione domiciliare ex art.47 ter O.P.). Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto le istanze ritenendo che l'istruttoria non fosse possibile perché il condannato non era reperibile all'indirizzo indicato e non aveva adempiuto all'onere di comunicare variazioni di domicilio ai sensi dell'art.677 c.p.p. Inoltre il difensore aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento (con documento di sostituto non disponibile) e la difesa aveva chiesto di attendere l'esito della decisione sul riconoscimento della continuazione; si assume che fosse stata versata in atti documentazione del trasferimento del ricorrente in Germania il giorno precedente l'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per violazione del contraddittorio: ha ritenuto nulla l'ordinanza impugnata per non aver concesso il rinvio chiesto per legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p., avendo il difensore tempestivamente documentato sia il proprio impedimento sia l'impossibilità del sostituto. La Corte ha affermato che la partecipazione da remoto non esclude la rilevanza del legittimo impedimento. Per la violazione processuale è stata disposta l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona perché rinnovi l'intero procedimento; le ulteriori questioni di merito non sono state esaminate.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il tribunale deve concedere il rinvio quando il difensore chiede tempestivamente il rinvio per legittimo impedimento adeguatamente documentato; la presenza di possibilità tecnica di partecipazione da remoto non annulla il diritto del difensore al rinvio se sussistono requisiti che giustificano la preminenza dell'impegno professionale.

  • art. 677, ultimo comma, c.p.p.

    Impone l'onere per l'istante di comunicare ogni variazione del domicilio; la mancata comunicazione può essere considerata motivo ostativo all'istruttoria sulle misure alternative, ma nella fattispecie la Corte ha annullato il provvedimento per nullità processuale senza decidere sul merito dell'irreperibilità.

  • art. 47 O.P. (misure alternative)

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa; nel caso era oggetto della richiesta ma la sua valutazione non è stata svolta per effetto dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 47 ter O.P. (detenzione domiciliare)

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa; la valutazione di ammissibilità non è stata esaminata nel merito a causa dell'annullamento procedurale.

  • art. 420 ter c.p.p., art. 727 c.p.p., art. 677, comma 2-bis c.p.p., art. 47 comma 3-bis L. n.354/1975

    Norme richiamate dalla difesa nei motivi di impugnazione (relative a profili di motivazione e di esame delle misure alternative), ma non esaminate nel merito dalla Corte perché il ricorso è stato deciso sulla nullità per violazione del contraddittorio ex art.178.

Massime di principio

  • La tempestiva richiesta e documentazione del legittimo impedimento del difensore impongono al giudice camerale il rinvio dell'udienza; il mancato rinvio determina nullità per violazione del contraddittorio.
  • La possibilità tecnica di partecipare da remoto non esclude il diritto del difensore al rinvio quando sussistono motivi che giustificano la sua presenza diretta e preminenza di impegni professionali concomitanti.
  • Se anche il sostituto è impedito e la sostituzione tempestiva non è possibile, il giudice deve considerare l'impedimento complessivo e disporre il rinvio.
  • La mancata reperibilità del condannato all'indirizzo indicato può ostare alla valutazione delle misure alternative, ma tale questione può rimanere irrilevante se il procedimento viene annullato per vizi procedurali.
  • Quando il giudice annulla un provvedimento per nullità di contraddittorio, il merito delle istanze (es. ammissione a misure alternative) viene riaperto e il procedimento deve essere rinnovato dal tribunale competente.

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