Sentenza n. 5087/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio occorso durante un’esercitazione militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR e la condanna del Ministero della difesa al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 695.633,25 euro, deducendo la responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2087 c.c. per: 1) il ritardo nei soccorsi e nel successivo intervento chirurgico dopo il trauma cranico subito durante un’esercitazione di combattimento; 2) l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 3) l’omessa o insufficiente formazione e informazione sui rischi dell’attività e sull’uso dei dispositivi; 4) l’errata ripartizione dell’onere della prova, che secondo l’appellante avrebbe dovuto gravare sul Ministero quanto all’idoneità delle misure di sicurezza. Sono stati dedotti anche errori nella valutazione delle risultanze istruttorie, travisamento dei fatti, motivazione contraddittoria o apparente, violazione degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. e degli artt. 1218 e 2697 c.c.; in subordine è stata chiesta una nuova consulenza tecnica o verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha qualificato la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale non oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente o dell’attività lavorativa e il nesso causale, mentre il datore può escludere la propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili secondo legge, prudenza, diligenza, esperienza e tecnica. Nel caso concreto, il danno e la sua derivazione dall’attività lavorativa erano pacifici, ma non è stata dimostrata la colpa dell’amministrazione né la cosiddetta causalità della colpa, cioè che la violazione della specifica cautela avrebbe evitato l’evento o attenuato le conseguenze. Quanto ai soccorsi, il Collegio ha ritenuto congruente e logicamente motivata la verificazione: il trauma si era verificato tra le 14.00 e le 14.30, il militare era stato soccorso immediatamente, il servizio sanitario era intervenuto dalle 14.35, l’ingresso in pronto soccorso era avvenuto alle 15.40 e l’intervento alle 18.30. Secondo il verificatore, l’intervento era avvenuto entro una finestra chirurgica congrua, tra la quarta e la dodicesima ora, e non era provato che un arrivo o un intervento anticipati avrebbero attenuato gli esiti; neppure era stata dimostrata una perdita di chance. Quanto ai dispositivi, l’amministrazione aveva provato la consegna e l’impiego di caschetto, paratesticoli, gap, paradenti e guantini, nonché la conformità del casco alla norma tecnica UNI-EN 13277/4. Tale prova era sufficiente a dimostrare l’adozione di misure idonee e rendeva presumibile l’adeguatezza dei dispositivi, spettando all’appellante fornire la prova contraria, non offerta. Quanto alla formazione, risultavano documentati il briefing iniziale, le istruzioni sulle attività e sui DPI e la prova pratica dei dispositivi; inoltre si trattava di un corso di secondo livello frequentato da soggetti già formati nel primo livello. Anche il terzo motivo è stato quindi respinto. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità e novità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La norma fonda una responsabilità datoriale di natura contrattuale, non oggettiva, imponendo l’adozione di tutte le misure specifiche e generali concretamente necessarie secondo le conoscenze tecniche disponibili; il lavoratore deve comunque provare danno, nocività dell’attività o ambiente e nesso causale, mentre la responsabilità richiede anche la causalità della colpa.
art. 1218 c.c.
La responsabilità per violazione dell’obbligazione di sicurezza comporta che il datore possa liberarsi dimostrando l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, concretamente declinata nella prova dell’adozione delle misure di sicurezza esigibili.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c., contribuendo a qualificare la responsabilità come contrattuale.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere della prova impone al lavoratore di allegare e provare danno, nocività e nesso causale; il datore deve dimostrare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza o la non imputabilità dell’evento.
art. 63 c.p.a.
Rilevante per i poteri istruttori e per la verificazione disposta nel giudizio di primo grado.
art. 64 c.p.a.
Rilevante per la valutazione delle prove e degli esiti della verificazione, ritenuti congruamente motivati e non superati da elementi contrari.
art. 65 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione ai poteri istruttori e al principio di vicinanza della prova, senza che il Consiglio di Stato ravvisasse omissioni istruttorie.
Massime di principio
- La responsabilità dell’amministrazione-datore di lavoro per danni alla salute derivanti dall’attività lavorativa ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale ma non oggettiva: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente o dell’attività e il nesso causale, mentre il datore può liberarsi dimostrando di avere adottato tutte le misure cautelari concretamente esigibili secondo legge, prudenza, diligenza, esperienza e tecnica.
- Nei casi di responsabilità datoriale fondata sull’omissione di cautele, non basta dimostrare che una misura di sicurezza non sia stata adottata: occorre provare la causalità della colpa, ossia che l’osservanza della regola cautelare avrebbe evitato l’evento o ne avrebbe concretamente attenuato le conseguenze.
- La verificazione o consulenza tecnica può essere posta a fondamento della decisione quando risulti coerentemente motivata rispetto alla dinamica dei fatti e alle conoscenze scientifiche disponibili; la parte che intenda superarne le conclusioni deve dimostrarne l’errore logico, metodologico o scientifico, non potendosi limitare a contrapporre una diversa valutazione tecnica.
- Quando l’amministrazione dimostra di avere fornito dispositivi di protezione individuale conformi alle pertinenti norme tecniche di sicurezza, tale conformità consente di presumere l’idoneità dei dispositivi alla funzione loro assegnata; spetta al lavoratore che contesti tale idoneità fornire elementi concreti di prova contraria.
- L’adempimento dell’obbligo di formazione e informazione deve essere valutato in concreto, tenendo conto della natura dell’attività, del livello di esperienza dei partecipanti, delle istruzioni impartite e delle modalità di utilizzo dei dispositivi; la precedente formazione specialistica dei lavoratori è un elemento rilevante per apprezzare le informazioni ragionevolmente esigibili dal datore.
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