Cassazione Civile, Ordinanza n. 07603/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui una dipendente di lunga anzianità di servizio, addetta all’ufficio postale di Roma Nomentano, aveva lamentato di essere stata adibita per anni a mansioni non coerenti con il proprio inquadramento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al demansionamento. La Corte d’appello, in parziale riforma del primo grado, ha accertato il demansionamento dal maggio 2005 all’aprile 2012 e ha liquidato il danno alla professionalità nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita come Quadro A2; ha però respinto la domanda di danno morale e quella di danno pensionistico, quest’ultima fondata sulla differenza tra la pensione percepita con l’opzione donna e quella ordinaria maturabile alla data indicata. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il danno morale da demansionamento sarebbe stato provato per presunzioni come il danno alla professionalità e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ridurre il parametro risarcitorio dal 90% al 50%; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla c.t.u., sostenendo che il giudice di merito avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica per accertare l’effettivo versamento dei contributi e quantificare il preteso pregiudizio pensionistico. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2103 c.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe male valutato le prove testimoniali e l’intero compendio probatorio, anche desumendo in modo improprio l’inattendibilità di alcuni testi dal mancato esercizio del potere disciplinare nei confronti della dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della lavoratrice e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondata la censura sul danno morale, osservando che la Corte d’appello aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da demansionamento sulla base di presunzioni, ma aveva escluso che le ulteriori conseguenze personali dedotte fossero provate, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto infondata anche la censura sul danno pensionistico, rilevando che il giudice di merito aveva accertato un difetto di allegazione e di prova tale da impedire qualsiasi valutazione sull’an e sul quantum e, quindi, da escludere l’ammissione di una c.t.u. percipiente; la Corte ha richiamato il principio per cui la consulenza tecnica d’ufficio non può surrogare l’onere probatorio della parte e resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve motivare il diniego. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la parte che domanda il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno; il difetto di allegazione e prova impedisce sia la liquidazione del danno sia il ricorso a una c.t.u. per supplire alla carenza probatoria
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva può sorreggere l’accertamento del danno anche non patrimoniale da demansionamento, ma solo nei limiti in cui gli indizi consentano di desumere concretamente il pregiudizio allegato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esente dai vizi denunciabili in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale di decisione
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa valutazione delle prove offerte
art. 2103 c.c.
richiamato nel motivo incidentale in relazione al demansionamento e alla valutazione delle prove sulla concreta adibizione lavorativa
art. 62 c.p.c.
richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio come mezzo istruttorio
artt. 191 e ss. c.p.c.
richiamati per la disciplina della consulenza tecnica d’ufficio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno da demansionamento, il danno non patrimoniale può essere provato anche mediante presunzioni, ma il giudice può distinguere tra il pregiudizio alla professionalità e le ulteriori conseguenze morali o personali, richiedendo per queste ultime un supporto probatorio specifico.
- Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del materiale probatorio: restano insindacabili l’apprezzamento di attendibilità dei testimoni e la scelta, tra più risultanze, di quelle ritenute più persuasive, salvo che si alleghi un vero vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare la mancata allegazione o la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto azionato; può intervenire solo quando serva ad accertare tecnicamente fatti già adeguatamente introdotti in causa.
- La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri consentiti; non è invece configurabile quando si contesti il diverso peso attribuito dal giudice a prove ritualmente acquisite.
- In sede di legittimità è sindacabile solo la correttezza giuridica e logico-formale della motivazione del giudice di merito, non la sua ricostruzione fattuale della vicenda o la diversa lettura delle emergenze istruttorie auspicata dalla parte.
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