Cassazione Penale, Sentenza n. 43409/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per omessa sospensione del procedimento penale: il ricorrente ha sostenuto che la domanda di protezione internazionale presentata il 01/08/2022 costituisce causa di improcedibilità e imponeva la sospensione/individuazione della non luogo a procedere, indipendentemente dall'epoca della contestazione del reato
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce condizione di improcedibilità dell'azione penale e imponeva la declaratoria del non luogo a procedere (art. 345 cod. proc. pen.). Ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace perché l'azione penale non poteva essere proposta né proseguita mentre era pendente la domanda di protezione internazionale; ha precisato che l'azione può essere nuovamente esercitata solo in caso di rigetto definitivo della domanda
Norme richiamate
art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998
Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso
La Corte interpreta la norma come stabilente una condizione di improcedibilità dell'azione penale collegata alla mera pendenza della domanda di protezione internazionale, senza riferimento all'epoca della sua presentazione; la sospensione/declaratoria di non luogo a procedere è obbligatoria quando la domanda è pendente
art. 345 cod. proc. pen.
L'art. 345 cod. proc. pen. disciplina la sentenza di non luogo a procedere per cause di improcedibilità; la Corte richiama il comma 2 (emissione del provvedimento di non luogo a procedere) e il comma 1 (possibilità di nuovo esercizio dell'azione penale in caso di sopravvenuta condizione di procedibilità)
d.lgs. n. 251/2007
Richiamato come normativa che regola la protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno connesso alla presentazione della domanda; la pendenza di tale procedimento amministrativo impedisce l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 10-bis
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di protezione internazionale pendente al momento dell'esercizio dell'azione penale o della celebrazione del processo determina l'improcedibilità dell'azione penale e impone la declaratoria di non luogo a procedere
- L'epoca in cui la domanda è stata presentata rispetto al fatto contestato non rileva: rileva solo la sua pendenza al momento in cui si esercita o si celebra il processo
- L'obbligo di non procedere è vincolante per il giudice e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo
- Se la domanda di protezione internazionale viene definitivamente rigettata, l'azione penale può essere nuovamente esercitata secondo le norme sul rinnovato esercizio (art. 345 cod. proc. pen.)
- La pendenza del procedimento amministrativo per la protezione internazionale non costituisce una pregiudizialità sulla sussistenza del reato, ma crea una condizione impeditiva dell'esercizio dell'azione penale finché perdura
- In casi simili è necessario verificare e documentare la presentazione e la pendenza della domanda di protezione internazionale prima di procedere con contestazioni o condanne per ingresso/soggiorno irregolare
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