Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43409/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per omessa sospensione del procedimento penale: il ricorrente ha sostenuto che la domanda di protezione internazionale presentata il 01/08/2022 costituisce causa di improcedibilità e imponeva la sospensione/individuazione della non luogo a procedere, indipendentemente dall'epoca della contestazione del reato

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce condizione di improcedibilità dell'azione penale e imponeva la declaratoria del non luogo a procedere (art. 345 cod. proc. pen.). Ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace perché l'azione penale non poteva essere proposta né proseguita mentre era pendente la domanda di protezione internazionale; ha precisato che l'azione può essere nuovamente esercitata solo in caso di rigetto definitivo della domanda

Norme richiamate

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso

    La Corte interpreta la norma come stabilente una condizione di improcedibilità dell'azione penale collegata alla mera pendenza della domanda di protezione internazionale, senza riferimento all'epoca della sua presentazione; la sospensione/declaratoria di non luogo a procedere è obbligatoria quando la domanda è pendente

  • art. 345 cod. proc. pen.

    L'art. 345 cod. proc. pen. disciplina la sentenza di non luogo a procedere per cause di improcedibilità; la Corte richiama il comma 2 (emissione del provvedimento di non luogo a procedere) e il comma 1 (possibilità di nuovo esercizio dell'azione penale in caso di sopravvenuta condizione di procedibilità)

  • d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato come normativa che regola la protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno connesso alla presentazione della domanda; la pendenza di tale procedimento amministrativo impedisce l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 10-bis

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di protezione internazionale pendente al momento dell'esercizio dell'azione penale o della celebrazione del processo determina l'improcedibilità dell'azione penale e impone la declaratoria di non luogo a procedere
  • L'epoca in cui la domanda è stata presentata rispetto al fatto contestato non rileva: rileva solo la sua pendenza al momento in cui si esercita o si celebra il processo
  • L'obbligo di non procedere è vincolante per il giudice e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo
  • Se la domanda di protezione internazionale viene definitivamente rigettata, l'azione penale può essere nuovamente esercitata secondo le norme sul rinnovato esercizio (art. 345 cod. proc. pen.)
  • La pendenza del procedimento amministrativo per la protezione internazionale non costituisce una pregiudizialità sulla sussistenza del reato, ma crea una condizione impeditiva dell'esercizio dell'azione penale finché perdura
  • In casi simili è necessario verificare e documentare la presentazione e la pendenza della domanda di protezione internazionale prima di procedere con contestazioni o condanne per ingresso/soggiorno irregolare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.