Cassazione Civile, Ordinanza n. 27134/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario cinque cartelle esattoriali, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo successivamente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento di tre cartelle; in appello, invece, la decisione era stata riformata e le notifiche erano state ritenute valide sulla base della documentazione prodotta dal concessionario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'agente della riscossione non fosse legittimato a stare in giudizio mediante procuratore speciale diverso dai propri dipendenti o dalla struttura sovraordinata, con conseguente inammissibilità dell'appello; 2) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., d.lgs. n. 261/1999 e art. 26 d.P.R. n. 602/1973, perché tre cartelle sarebbero state notificate in sua assenza e la raccomandata informativa sarebbe stata inviata da un soggetto privato non abilitato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato la mancanza di prova sugli atti prodromici e sulla regolare notificazione delle cartelle e avrebbe dato credito a documentazione confusa e non prodotta in originale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura, osservando anche che la doglianza non colpiva correttamente la ratio della sentenza impugnata e comunque che la questione era stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità. Sul secondo motivo ha confermato la validità della notificazione delle cartelle esattoriali eseguita, nel periodo normativo rilevante, anche mediante operatore di posta privata munito di licenza individuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successive. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito della documentazione, precluso in cassazione, e comunque priva della specifica indicazione del fatto storico asseritamente trascurato. Le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
La disciplina del processo tributario non impedisce, nei casi riconosciuti dalla giurisprudenza, la rappresentanza dell'agente della riscossione secondo le modalità ammesse dalla legge e dagli accordi convenzionali richiamati dalla Corte.
art. 140 c.p.c.
La notificazione per irreperibilità o assenza del destinatario è scrutinata alla luce del regime normativo vigente al tempo dei fatti; la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata con successivo invio della raccomandata informativa anche tramite operatore postale privato abilitato.
d.lgs. n. 261/1999, art. 4, comma 1, lett. a)
Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, l'operatore postale privato con licenza individuale può eseguire notificazioni di atti amministrativi e tributari.
d.lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1
La licenza individuale costituisce il titolo abilitativo minore che legittima l'operatore postale privato alla notifica di atti amministrativi e tributari nel regime transitorio richiamato dalla Corte.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La notificazione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta valida anche se effettuata tramite operatore postale privato abilitato, nel quadro normativo applicabile al caso.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
È richiamato come norma che disciplina casi speciali di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e la necessità di apposita motivata delibera nei casi previsti.
art. 4 e art. 17 d.lgs. n. 50/2016
Sono richiamati, in combinazione con gli atti generali adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 193/2016, come parametri del conferimento del patrocinio a difensori del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
È richiamato quale base degli atti generali che regolano la scelta del patrocinio dell'agente della riscossione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, ove applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 360 c.p.c.
È implicitamente richiamato con riferimento al motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ne evidenzia i limiti quando la censura mira a un nuovo giudizio di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- La validità della notificazione di cartelle esattoriali va valutata secondo il regime normativo vigente al momento della notificazione; nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, l'operatore privato munito di licenza individuale può eseguire notifiche di atti amministrativi e tributari.
- L'agente della riscossione può stare in giudizio, nei casi consentiti dalla disciplina e dalla giurisprudenza, anche a mezzo di avvocati del libero foro, senza che sia necessario fornire prova ulteriore del presupposto organizzativo o convenzionale quando la scelta del patrocinio dipenda dalla riconduzione della controversia alle ipotesi normativamente previste.
- La censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è infondata o inidonea a determinare la cassazione.
- La contestazione della prova documentale deve essere specifica; in mancanza di disconoscimento e a fronte di documentazione ritenuta dal giudice di merito idonea a dimostrare la notificazione, la doglianza non può essere riesaminata in sede di legittimità.
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