Cassazione Penale, Sentenza n. 34600/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mario Lepore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento del 07/09/2020 per il reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.). Il motivo di ricorso era la violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità, in quanto era intervenuta la remissione della querela da parte di Li Pizzi Pasquale (atto datato 05/05/2025) e tale remissione era stata formalmente accettata da Lepore Mario nella stessa data; pertanto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ai fini dell'introduzione della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione (principio consolidato di giurisprudenza). Avendo riscontrato negli atti la formale remissione e la sua accettazione, e considerato che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022) il reato è divenuto perseguibile a querela di parte, la Corte ha dichiarato il reato estinto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato Lepore Mario.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che punisce il furto; indicata nell'imputazione a carico dell'imputato.
art. 625 n.2 c.p.
Aggravante del furto per specifiche circostanze indicate nell'imputazione; fa parte della fattispecie per cui era stato condannato il ricorrente.
art. 129 c.p.p.
Norma sul proscioglimento quando il fatto non è previsto dalla legge o è estinto; la Corte ha ritenuto che, pur essendo il reato estinto per remissione della querela, non emergessero elementi per pronunciare un proscioglimento ex art.129 c.p.p., procedendo invece con l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
d.lgs. n.150 del 10/10/2022
Modifica che ha reso la fattispecie in questione perseguibile a querela di parte a partire dall'entrata in vigore (30/12/2022); questa modifica è stata determinante per l'estinzione del reato una volta intervenuta la remissione della querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se formale e accettata dal querelato, estingue il reato perseguibile a querela di parte se intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per impugnare; tale remissione può essere introdotta anche in Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza.
- Quando la legge subordina il perseguimento penale alla querela di parte (anche per effetto di modifiche legislative successive), la presentazione e l'accettazione della remissione estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- Il ricorso per Cassazione è ammissibile per il solo scopo di far valere una remissione della querela intervenuta dopo la sentenza di merito purché la remissione sia rituale e sia accettata; la giurisprudenza di legittimità riconosce questo ius receptum.
- L'estinzione del reato non sempre richiede che il giudice emetta un proscioglimento ex art.129 c.p.p.; il giudice di legittimità può annullare la sentenza per estinzione del reato se non sussistono i presupposti per il proscioglimento.
- Le spese processuali possono comunque essere imputate alla parte che ottiene l'annullamento per estinzione del reato, salvo diversa determinazione del giudice; quindi l'esito sostanzialmente favorevole non esclude l'onere delle spese a carico del ricorrente/querelato.
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