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Ordinanza

Ordinanza n. 2326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202406124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto, dichiarandole inammissibili e comunque infondate, le censure contro gli atti della procedura valutativa per la conferma dei magistrati onorari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante, magistrato onorario in servizio continuativo dal 1999 mediante una successione di rapporti a tempo determinato, ha impugnato gli atti ministeriali e del CSM relativi alla procedura valutativa per la conferma dei magistrati onorari con oltre sedici anni di servizio, in particolare il decreto ministeriale del 19 maggio 2022 e la presupposta delibera del CSM. Ha contestato, in via derivata, la legittimità dell’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui subordina la partecipazione alla procedura alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, deducendo violazione della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. In particolare, ha denunciato irragionevole discriminazione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, disincentivo alla partecipazione dei magistrati più esperti, sproporzionata compressione dei diritti maturati e rinuncia anche alle pretese risarcitorie derivanti dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il TAR aveva ritenuto tali censure inammissibili o infondate, ravvisando un interesse concreto alla contestazione soltanto in caso di esito favorevole della procedura e considerando il sistema di conferma sostanzialmente compensativo. In appello, l’interessato ha richiamato la successiva sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-41/23 e ha contestato la decisione di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla stessa Sezione in altro giudizio, concernente l’intera rinuncia generalizzata prevista dall’art. 29, comma 5, e ritenuta rilevante anche nel presente processo.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito dell’appello. Ha disposto un’ulteriore sospensione impropria "in senso lato" del giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata con ordinanza n. 7511/2025 in altro giudizio. La Sezione ha ritenuto la questione rilevante perché la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-253/24 ha riguardato la rinuncia alle ferie retribuite anteriori alla conferma, mentre resta da esaminare la compatibilità costituzionale della rinuncia omnicomprensiva a ogni ulteriore pretesa, compresi gli altri diritti maturati nel rapporto pregresso. È stata evidenziata anche l’utilità del sindacato accentrato di costituzionalità, suscettibile di produrre effetti erga omnes. Le parti sono state onerate, a pena di estinzione, di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla conoscenza legale della decisione della Corte costituzionale. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017

    la domanda di partecipazione alle procedure valutative [….] comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma

    La disposizione subordina la partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia generalizzata alle pretese derivanti dal rapporto onorario pregresso; la compatibilità di tale meccanismo con il diritto UE e con la Costituzione è oggetto delle questioni rilevanti nel giudizio.

  • art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021

    Ha modificato l’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, introducendo la formulazione della rinuncia generalizzata considerata nel giudizio.

  • clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La Corte di giustizia UE ha ritenuto che, letta insieme alla clausola 4, alla direttiva 2003/88/CE e all’art. 31, paragrafo 2, della Carta, osti a una normativa che subordini la domanda di partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel rapporto precedente.

  • clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È richiamata dalla Corte di giustizia UE quale parametro coordinato con la clausola 5 nel valutare la legittimità della rinuncia imposta ai magistrati onorari.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite; secondo la Corte di giustizia UE, tale diritto non può essere sacrificato come condizione per la partecipazione alla procedura di conferma.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato quale parametro europeo di tutela delle ferie annuali retribuite.

  • artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost.

    Sono i parametri costituzionali posti a fondamento della questione sollevata dalla Sezione in altro giudizio, con riferimento alla compressione del diritto di difesa, al giusto processo e agli obblighi derivanti dal diritto europeo e dalla CEDU.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, potenzialmente leso dalla rinuncia preventiva e generalizzata imposta dalla norma nazionale.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato quale parametro del diritto a un equo processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Costituisce, insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., la base normativa della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo; è applicato con l’art. 295 c.p.c. per sospendere il giudizio in presenza della questione costituzionale pendente in altro processo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni, a pena di estinzione del processo.

  • art. 267 TFUE

    È indicato quale base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE effettuato da giudici nazionali sulla compatibilità dell’art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017 con il diritto dell’Unione.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una disposizione nazionale è oggetto di una questione di costituzionalità già sollevata in altro giudizio e tale questione è rilevante per la decisione della causa pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria "in senso lato" del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
  • La sospensione impropria in attesa della decisione della Corte costituzionale può essere utilizzata, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, quale alternativa alla rimessione autonoma della medesima questione già pendente davanti al giudice costituzionale.
  • Una disciplina che subordini l’accesso a una procedura di conferma o stabilizzazione alla rinuncia preventiva e generalizzata a diritti e pretese maturati nel precedente rapporto di lavoro può sollevare una questione rilevante di compatibilità con il diritto di difesa, il giusto processo e il diritto a un ricorso effettivo, oltre che con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
  • La decisione della Corte di giustizia UE sulla contrarietà al diritto dell’Unione della rinuncia alle ferie retribuite pregresse non esaurisce necessariamente la questione relativa alla rinuncia omnicomprensiva a ogni altra pretesa derivante dal rapporto precedente; quest’ultima può conservare autonoma rilevanza costituzionale e unionale.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, il termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. decorre dalla conoscenza legale della decisione che definisce la questione pregiudiziale o costituzionale; l’omissione dell’istanza nel termine comporta l’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppelloRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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