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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26674/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione complessa relativa a tre contratti di leasing immobiliare su unità site in Padova. Una società, costituita come veicolo, aveva chiesto l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della banca per canoni di locazione commerciale maturati dopo l'apertura della procedura, per un equo indennizzo conseguente al recesso anticipato dal contratto di locazione e per spese condominiali anticipate. Il commissario liquidatore aveva contestato le pretese e, in riconvenzione, aveva chiesto dichiararsi nulli, annullabili, inefficaci o revocabili i contratti di cessione dei leasing, il contratto di locazione commerciale e la scrittura integrativa. Il Tribunale aveva ammesso parzialmente il credito della società, rigettando le riconvenzionali. In Cassazione il ricorrente principale ha denunciato: 1) nullità dell'operazione per difetto di causa concreta e di interesse meritevole; 2) violazione delle norme sulla revocatoria per mancata prova della preesistenza del credito e per mancata autorizzazione all'esibizione dell'elenco dei creditori; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pagamento del corrispettivo di cessione dei leasing e della cauzione; 4) errata liquidazione dell'equo indennizzo ex art. 80 l.fall., assumendo che nessun pregiudizio fosse stato provato. La resistente principale, con ricorso incidentale, ha contestato a sua volta: 1) il dies ad quem dei canoni riconosciuti e la legittimità della riconsegna degli immobili alla concedente, sostenendo che il recesso e la risoluzione dei leasing non fossero ancora efficaci; 2) la ritenuta mancanza di data certa della scrittura integrativa che prevedeva la penale di euro 1.600.000.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che l'operazione negoziale avesse una causa concreta e non fosse nulla per sola sconvenienza economica; che le censure sulla revocatoria fossero carenti di specificità e autosufficienza; che la doglianza di omessa pronuncia fosse infondata perché la domanda di pagamento del corrispettivo di cessione non risultava ritualmente proposta; e che la liquidazione dell'equo indennizzo fosse corretta, in quanto ancorata al differenziale tra canone di locazione e canone di leasing e rimessa alla valutazione del merito. Ha altresì respinto il ricorso incidentale, affermando che, in caso di fallimento o liquidazione coatta del conduttore, il contratto si scioglie quando il recesso del commissario giunge a conoscenza del locatore e che la scrittura integrativa era inopponibile per mancanza di data certa. Le spese sono state compensate tra le due parti principali per reciproca soccombenza, mentre il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese alle altre resistenti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    La causa concreta e la meritevolezza dell'interesse vanno valutate secondo la funzione economico-individuale del negozio, non in base alla mera convenienza economica o all'equivalenza oggettiva delle prestazioni.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere la censura di nullità, ma la Corte ha escluso la mancanza degli elementi essenziali del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità non può essere affermata sulla sola base dell'asserita inutilità economica dell'operazione, in assenza di illiceità o violazione di norme imperative specificamente individuate.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sulla prova della preesistenza del credito e del pregiudizio sono state respinte anche per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria occorre allegare e provare gli elementi costitutivi, incluso l'eventus damni e la preesistenza del credito rispetto agli atti impugnati.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa dell'indennizzo è stata ritenuta correttamente utilizzata dal giudice di merito nella quantificazione del pregiudizio.

  • art. 80 l.fall.

    Nel fallimento e, per analogia, nella liquidazione coatta del conduttore, il recesso del commissario comporta il diritto del locatore a un equo indennizzo; la quantificazione può essere parametrata al differenziale tra il canone pattuito e il canone di leasing residuo.

  • art. 83 t.u.b.

    Richiamato nel ricorso ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 86 t.u.b.

    L'istanza di esibizione dell'elenco dei creditori richiede specifica allegazione della necessità probatoria e della rituale richiesta al giudice.

  • art. 87 t.u.b.

    La richiesta di estratto dell'elenco dei creditori è rimessa al giudice quando necessaria per decidere sulle contestazioni, ma la parte deve indicare in modo specifico lo scopo dell'esibizione.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa della scrittura privata non autenticata non può essere provata direttamente per testi o presunzioni; la certezza rispetto ai terzi richiede fatti idonei ex art. 2704 c.c.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato per spiegare il meccanismo della clausola risolutiva espressa, ma la censura incidentale è stata respinta per difetto di specificità rispetto ai documenti valorizzati dal merito.

  • art. 1595 c.c.

    La Corte ha ritenuto comunque corretta la conclusione che la facoltà di concedere in locazione i beni derivava dalla persistente disponibilità degli immobili in capo all'utilizzatore.

  • art. 2043 c.c.

    Se, dopo il recesso del commissario, il bene resta nella disponibilità del procedura/conduttore, l'eventuale pretesa ulteriore non si fonda sull'equo indennizzo ex art. 80 l.fall. ma, semmai, su responsabilità aquiliana.

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità di un'operazione contrattuale complessa non può essere desunta dalla sola asserita sconvenienza economica o dall'ineguaglianza oggettiva tra costi e benefici: occorre la mancanza di una causa concreta o la violazione di norme imperative specificamente individuate.
  • In tema di azione revocatoria, chi agisce o resiste deve allegare e provare con precisione gli elementi costitutivi della domanda; in cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti e dei fatti decisivi.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e sia riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con chiaro riferimento all'atto in cui è stata formulata.
  • L'equo indennizzo dovuto al locatore per il recesso del curatore o del commissario da un rapporto di locazione nel contesto concorsuale può essere liquidato equitativamente, anche valorizzando il differenziale tra il canone di locazione e il canone di leasing residuo, purché la motivazione sia congrua.
  • La data certa di una scrittura privata non autenticata non può essere dimostrata direttamente con testimoni o presunzioni; nei confronti dei terzi occorrono fatti esteriori idonei a conferire certezza alla data.
  • Nel contesto concorsuale, la dichiarazione di recesso del commissario produce effetti quando giunge a conoscenza del locatore; eventuali obbligazioni ulteriori per ritardata restituzione del bene, se dovute, non discendono dall'equo indennizzo ma da un diverso titolo risarcitorio.
  • La facoltà di sublocare o concedere in locazione un bene oggetto di leasing dipende dalla perdurante disponibilità del bene in capo all'utilizzatore; una volta cessata tale disponibilità, viene meno il presupposto per la pretesa locatizia derivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneAzione revocatoriaAccertamento del passivoInadempimentoMutuo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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