Cassazione Civile, Sentenza n. 6168/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo opponente)
La controversia
Nell'ambito di un'espropriazione immobiliare promossa dal ricorrente contro una debitrice, con l'intervento di altri creditori, la società resistente aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Il Tribunale di Rieti aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 140/2016 pubblicata il 12 gennaio 2016, l'aveva accolta. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, il cui contenuto non è esposto nella decisione. La Corte ha rilevato in via preliminare che, dopo l'ordine di rinnovare entro quaranta giorni la notificazione del ricorso alla debitrice e agli altri intimati, la rinnovazione era stata regolarmente perfezionata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Consorzio, ma non nei confronti della debitrice. La notificazione presso la residenza anagrafica era stata tentata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la comunicazione di avvenuto deposito non era però giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria, risultata trasferita. Il notificante non aveva poi completato il procedimento notificatorio entro un ragionevole termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminarne l'unico motivo, perché non era stata regolarmente rinnovata la notificazione alla debitrice intimata in esecuzione dell'ordine impartito ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. era nulla, poiché la comunicazione di avvenuto deposito non era pervenuta nella sfera di conoscibilità della destinataria, risultata trasferita. Inoltre, il notificante non aveva riattivato e completato tempestivamente il procedimento notificatorio dopo aver appreso l'esito negativo. La Corte ha escluso la concessione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione dell'alterno esito dei giudizi di merito, della natura ufficiosa del rilievo processuale e dell'impossibilità di esaminare le ragioni del ricorso.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi in cui la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto non giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto deceduto o trasferito – come avvenuto nella specie – si determina la nullità della notificazione stessa
La notificazione è nulla se la comunicazione di avvenuto deposito non giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario perché questi è deceduto o trasferito.
art. 325 c.p.c.
in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
Per conservare gli effetti della richiesta originaria, il notificante deve riattivare immediatamente e completare tempestivamente la notificazione non riuscita per cause non imputabili, entro un tempo non superiore alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
art. 291 c.p.c.
la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
La mancata o tardiva rinnovazione della notificazione nulla di un ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità, salvo che il ricorrente effettui un'altra notificazione valida prima della declaratoria; non può essere assegnato un ulteriore termine per lo stesso adempimento.
Massime di principio
- Nella notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se la comunicazione di avvenuto deposito non perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario perché questi è deceduto o trasferito, la notificazione è nulla.
- Quando una notificazione processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, una volta appreso l'esito negativo, deve riattivare immediatamente il procedimento e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento, entro il limite temporale indicato dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- La mancata o tardiva rinnovazione, entro il termine assegnato, della notificazione nulla di un ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso; non è concedibile un ulteriore termine per il medesimo adempimento, ferma la possibilità di una valida notificazione prima che l'inammissibilità sia dichiarata.
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