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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 maggio 2025 n. 555.

Giustizia amministrativa202501296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 maggio 2025 n. 555, relativa alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 22 maggio 2025 n. 555. La sentenza aveva condannato il Ministero alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite, pari a 18,8 giorni per l'anno scolastico 2020/2021, 22,9 giorni per l'anno scolastico 2022/2023 e 23,7 giorni per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni di merito. Il ricorso è stato fondato sull'inottemperanza dell'amministrazione e sull'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni, previa verifica del protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, può essere proposta l'azione di ottemperanza e il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come giudizio per l'esecuzione del giudicato; non se ne ricava dal testo un'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza esecutiva, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale che determini somme dovute e di un'inottemperanza non contestata nel merito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato con la sentenza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella pronuncia, condizionandone l'intervento all'ulteriore protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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