Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni relativi all'anno 2009, dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione della professionista, escludendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata disposta d'ufficio e quindi la debenza dei contributi; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame dell'INPS, affermando l'obbligo di iscrizione e ritenendo non prescritto il credito contributivo per effetto della sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, c.c., in quanto la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi sarebbe stata un occultamento doloso del debito contributivo, con conferma del regime sanzionatorio per evasione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi di violazione di legge, che la Corte d'appello aveva erroneamente trasformato la mancata compilazione del quadro RR in un automatismo probatorio dell'occultamento doloso, senza accertare in concreto i presupposti della fattispecie e senza considerare le dedotte eccezioni di fatto e di diritto; ha inoltre censurato l'applicazione degli artt. 2935, 2941, n. 8, e 2697 c.c., oltre alla disciplina della gestione separata e alla norma del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha richiamato il principio per cui, in materia di contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata, non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: la relativa verifica è un accertamento di merito. Poiché la Corte territoriale aveva invece presunto l'occultamento doloso solo dal difetto di compilazione del quadro RR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare il merito applicando correttamente tali principi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce l'obbligo contributivo alla gestione separata per i soggetti ivi indicati, richiamato nel caso per verificare la debenza dei contributi del professionista
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina la gestione separata INPS e il correlato obbligo contributivo
art. 2935 c.c.
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione del credito contributivo
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
può operare la sospensione della prescrizione in presenza di occultamento doloso del debito contributivo; nel caso non può presumersi automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio sull'occultamento doloso e sui presupposti della sospensione della prescrizione
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma richiamata nel quadro della disciplina del credito contributivo e dei relativi adempimenti dichiarativi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato dalla Corte come il corretto perimetro del sindacato sulla valutazione di merito in ordine all'occultamento doloso
Massime di principio
- In tema di contributi dovuti alla gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo.
- L'eventuale sospensione della prescrizione ex art. 2941, comma 1, n. 8, c.c. richiede un accertamento in concreto, rimesso al giudice di merito, sulla sussistenza di un effettivo occultamento doloso.
- Non è consentito al giudice di merito fondare la sospensione della prescrizione su un automatismo tra omissione dichiarativa e doloso occultamento, dovendo essere valutati i fatti specifici del caso.
- Quando la censura investe sostanzialmente la motivazione e l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il controllo di legittimità è confinato ai limiti del vizio motivazionale.
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