Cassazione Penale, Ordinanza n. 02863/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di una imputata per un tentativo di furto aggravato, con pena di mesi due di reclusione ed euro sessanta di multa. La ricorrente ha proposto due motivi: primo, vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sia quanto alla determinazione della pena sia quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla particolare tenuità fosse congrua, perché fondata su precedenti penali per reati contro il patrimonio, indice di abitualità, e sulla particolare abilità nell'organizzazione del furto, e che la quantificazione della pena e il giudizio di equivalenza tra circostanze fossero sorretti da motivazione sufficiente e non illogica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla esclusione della particolare tenuità del fatto, perché basata su elementi pertinenti ai criteri dell'art. 133 c.p., e ha reputato adeguata la motivazione sulla pena e sul giudizio di equivalenza delle circostanze. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base del tentativo del reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto
art. 625, n. 2, c.p.
richiamato quale circostanza aggravante del furto, riferita alla violenza sulla cosa
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle peculiarità concrete ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 133 c.p.
costituisce il parametro di riferimento per valutare tenuità del fatto e determinazione della pena, con apprezzamento discrezionale del giudice di merito
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
le modifiche apportate all'art. 131-bis non incidono sul giudizio di congruità della motivazione resa nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una considerazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici previsti dall'art. 133 c.p., ma deve indicare quelli ritenuti decisivi, con motivazione non meramente apparente o stereotipata.
- La decisione sulla particolare tenuità del fatto è espressione di discrezionalità di merito e in cassazione è censurabile solo per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere motivata anche sinteticamente, purché siano richiamati uno o più criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione soltanto se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione che renda ragione dell'adeguatezza della soluzione adottata.
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