Sentenza del 13/04/2015 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della cessione di un'azienda, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla venditrice e alla società acquirente due avvisi di rettifica e liquidazione, aumentando il valore dell'avviamento da 6.000,00 euro a 20.774,00 euro e richiedendo una maggiore imposta di registro di 447,49 euro, oltre a sanzioni e interessi. I contribuenti contestavano la valutazione sostenendo che, negli ultimi tre anni, l'attività di autonoleggio da rimessa non fosse stata esercitata e che l'attività svolta fosse esclusivamente trasporto scolastico per conto del Consorzio T.L., sulla base di un contratto che, a loro avviso, non era stato ceduto. Sostenevano quindi che non vi fossero elementi reddituali idonei a giustificare il maggior valore dell'avviamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato anche l'appello, ritenendo corretta la rettifica dell'Agenzia. Ha stabilito che l'attività di trasporto scolastico era stata svolta grazie alla licenza di autonoleggio e costituiva quindi attività d'impresa, con redditi utilizzabili per determinare il valore dell'avviamento. Inoltre, in assenza di revoca, la cessione dell'azienda comprendeva le attività e i rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'impresa, compreso il servizio di trasporto svolto per il Consorzio. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 440,00 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Principio di soccombenza processuale
Al rigetto dell'impugnazione consegue in applicazione del principio di soccombenza la condanna alla rifusione delle spese.
La parte il cui ricorso o appello viene respinto deve normalmente rimborsare alla controparte vittoriosa le spese del giudizio.
Disciplina civilistica della cessione d'azienda
La cessione dell'azienda comprende, salvo diversa prova o specifica esclusione, il complesso organizzato dei beni, delle autorizzazioni e dei rapporti funzionali allo svolgimento dell'attività. I rapporti contrattuali necessari alla prosecuzione dell'esercizio possono quindi rilevare nella valutazione dell'avviamento.
Disciplina dell'imposta di registro sul trasferimento d'azienda
Nel trasferimento d'azienda, il valore dell'avviamento può essere determinato considerando la capacità dell'organizzazione aziendale di produrre reddito, anche sulla base dell'attività concretamente esercitata e dei rapporti commerciali o amministrativi che la rendono possibile.
Massime di principio
- Per determinare l'avviamento di un'azienda non rileva soltanto il nome formale dell'attività indicato nei documenti, ma anche l'attività concretamente esercitata e la capacità dell'organizzazione aziendale di generare reddito.
- Un'attività svolta in forza di una licenza o autorizzazione amministrativa può costituire attività d'impresa e contribuire alla determinazione dell'avviamento, anche se diversa o più specifica rispetto alla descrizione commerciale dell'azienda.
- I contratti stipulati con privati o pubbliche amministrazioni possono incidere sul valore dell'azienda quando sono funzionali alla sua attività e non risultano validamente esclusi, revocati o cessati prima della cessione.
- Chi contesta una rettifica del valore dell'avviamento deve fornire elementi concreti e documentali che dimostrino l'assenza di redditività, la cessazione dei rapporti commerciali o l'effettiva esclusione di determinati beni e contratti dalla cessione.
- La mera deduzione secondo cui una specifica attività non sarebbe stata formalmente esercitata non è sufficiente se i fatti dimostrano che l'attività era resa possibile dalla struttura, dalla licenza e dai rapporti dell'azienda ceduta.
- In caso di rigetto dell'impugnazione, il contribuente può essere condannato anche alle spese del giudizio secondo il principio generale della soccombenza.
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