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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 454/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 454/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso avverso la cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il testo non espone i singoli motivi d’appello, ma indica come questione decisiva il carattere vincolato della cancellazione dell’Albo in presenza del sopravvenuto difetto dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del d.m. n. 120 del 2014.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che l’appello non apparisse assistito da fumus boni iuris, in ragione del carattere vincolato della cancellazione dall’Albo quando sopravvenga il difetto dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’Albo nazionale gestori ambientali, non costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.m. n. 120/2014

    sopravvenuto difetto dei requisiti

    La cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali ha carattere vincolato quando sopravvenga il difetto dei requisiti previsti dalla disposizione.

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della relativa decisione.

Massime di principio

  • La cancellazione da un albo professionale o amministrativo assume carattere vincolato quando sia accertato il sopravvenuto difetto di un requisito previsto dalla disciplina di settore; in tale situazione l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità tali da rendere, di per sé, fondato il ricorso cautelare contro la cancellazione.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando l’impugnazione non presenti un fumus boni iuris apprezzabile, anche in ragione della natura vincolata del potere esercitato dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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