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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento 1. - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.35396 del 05.10.2022 e ricevuta dalla ricorrente il 07.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1997/98 e 1998/99, oltre interessi dal 28.06.2000; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.

Giustizia amministrativa202201075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1997/98 e 1998/99, con interessi, e atti connessi, compreso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 7 ottobre 2022, con la quale era stato comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1997/98 e 1998/99, oltre agli interessi decorrenti dal 28 giugno 2000, nonché gli atti presupposti e conseguenti, incluso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato che l'art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha previsto l'inefficacia di tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata il 7 ottobre 2022, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di estinzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'inefficacia normativa della comunicazione AGEA impugnata avesse eliminato l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento. Il giudice ha ricondotto la fattispecie all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., precisando che la dichiarazione della parte ricorrente non comportava l'estinzione del giudizio, bensì la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono private di effetto e sostituite secondo le modalità previste dalla nuova disciplina.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    La disposizione è richiamata in relazione al Registro nazionale dei debiti, il cui aggiornamento era tra gli atti connessi impugnati; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta rende inefficace l'atto amministrativo impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione, determinato dall'inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato, conduce alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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