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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20353/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che fosse stata violata l'art. 599-bis c.p.p.: dopo una prima proposta di concordato senza consenso del Procuratore Generale, la difesa avrebbe poi prodotto una nuova proposta con il consenso già acquisito, consenso che secondo la difesa sarebbe stato indebitamente revocato dal Procuratore Generale all'udienza del 19/12/2023. In subordine il ricorso lamentava carenza della motivazione della sentenza in ordine alla configurazione e alla vicenda del concordato in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio dedotto, affermando che il consenso del Pubblico Ministero al concordato in appello può essere revocato fino alla decisione del giudice e che, a differenza del patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., non esiste una norma che renda irrevocabile tale consenso in appello (né una forma di tutela processuale contro la revoca). La Corte ha richiamato orientamenti consolidati e la Corte costituzionale (Corte cost. n. 448/1995) per sottolineare le differenze tra le due istituzioni e la funzione deflattiva del concordato in appello. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Rigoroso riferimento alla disciplina del concordato in appello: la Corte interpreta la norma in senso tale da consentire la revoca del consenso del Pubblico Ministero fino alla decisione del giudice, non rendendo pertanto irrevocabile il consenso stesso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Citato come termine di paragone (patteggiamento in primo grado): la Corte sottolinea la differenza strutturale tra il patteggiamento ex art. 444 e il concordato in appello, ritenendo non applicabile per analogia la disciplina di irrevocabilità prevista per il patteggiamento.

  • art. 448, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che la norma di irrevocabilità (o tutela) vale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti in primo grado e non per il concordato in appello; la Corte rileva l'assenza di norma analoga nel regime del concordato in appello.

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale del codice delle droghe per il reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata come titolo di reato oggetto del processo.

  • Corte costituzionale, sent. n. 448/1995

    Richiamata come autorità interpretativa che distingue il patteggiamento in appello dal patteggiamento in primo grado, riconoscendo peculiarità del concordato in appello dovute alla fase processuale avanzata e alla valutazione già compiuta sul merito.

Massime di principio

  • Il consenso del Pubblico Ministero al concordato in appello può essere revocato fino alla pronuncia del giudice: la difesa non può considerarlo automaticamente irrevocabile se non esiste espressa previsione normativa che lo renda tale.
  • Non è corretta l'analogia automatica tra il concordato in appello e il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; i due istituti hanno finalità, tempi e tutele diverse e comportano conseguenze diverse in caso di mancato o revocato consenso della Pubblica Accusa.
  • La revoca del consenso o il mancato consenso del Pubblico Ministero al concordato in appello non sono rimediabili in sede di cassazione: tali decisioni sono insindacabili con il ricorso per cassazione quando avvengono prima della decisione del giudice.
  • In fase di trattativa per un concordato in appello è prudente formalizzare e rendere il più possibile incontrovertibile lo stato della convergenza tra difesa e Procura (documentazione, date certe, eventuali istanze al giudice) ma la parte deve essere consapevole del rischio di revoca fino alla pronuncia.
  • La valutazione di congruità del giudice d'appello resta autonoma e insindacabile: anche in presenza di consenso, il giudice di appello verifica la congruità e può rifiutare o non dare effetto al concordato.

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