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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con contestuale espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, deducendo violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere. Ha sostenuto, anzitutto, che la Questura avrebbe dovuto reiterare la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 presso il domicilio eletto dal difensore con una successiva richiesta di accesso agli atti, oppure presso il luogo di lavoro individuabile tramite le buste paga depositate. Ha inoltre dedotto che, se avesse ricevuto il preavviso, avrebbe potuto giustificare la prolungata assenza dall'Italia, protrattasi dal 2013 al 2022, con un grave stato depressivo conseguente alla morte della madre. Ha infine invocato lo svolgimento di attività lavorativa regolare dal luglio 2023 e la propria integrazione in Italia, ritenendo tali elementi idonei a fondare una prognosi positiva ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto dal fascicolo la documentazione depositata dal ricorrente il 12 gennaio 2026 perché tardiva. Nel merito ha respinto il ricorso. La Questura aveva correttamente notificato il preavviso di rigetto all'indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda, ma la notifica non era andata a buon fine perché egli era irreperibile e risultava cancellato dall'anagrafe. L'onere di comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti gravava sullo straniero; l'elezione di domicilio presso il difensore, intervenuta successivamente, valeva per le comunicazioni future e non imponeva la ripetizione della notifica già eseguita. Neppure la Questura era tenuta a svolgere ricerche d'ufficio per individuare il luogo di lavoro del richiedente mediante i dati contenuti nelle buste paga. Il diniego è stato ritenuto vincolato, in diretta applicazione dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, poiché l'assenza dal territorio nazionale era durata circa nove anni, oltre il limite di sei mesi previsto per il rinnovo, senza che fossero stati dimostrati gravi motivi idonei a giustificarla. Il difetto di partecipazione non avrebbe comunque inciso sull'esito: la richiesta di iscrizione anagrafica era successiva al provvedimento e le ragioni dell'assenza erano già state conosciute e negativamente valutate dall'amministrazione nel precedente rigetto dell'istanza di riesame. La condizione psicologica dedotta non è stata ritenuta un grave e comprovato motivo, considerata la durata dell'assenza. L'attività lavorativa successiva non rendeva applicabile l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, riferibile alle sopravvenienze sanabili concernenti irregolarità amministrative e non alla mancanza del requisito sostanziale derivante dalla prolungata assenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Il comma 5 non consente di valorizzare sopravvenienze lavorative o di integrazione quando il diniego dipende dalla mancanza di un requisito sostanziale, quale l'assenza dal territorio nazionale oltre il limite di legge; la disposizione rileva per irregolarità amministrative sanabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione del preavviso di rigetto è stata correttamente effettuata all'indirizzo indicato dall'interessato; l'amministrazione non è tenuta a reiterarla presso un domicilio eletto successivamente né a effettuare ulteriori ricerche per individuare il destinatario.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi

    La disposizione introduce un limite sostanziale al rinnovo o alla proroga del permesso in caso di prolungata assenza, salvo obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi. Un'assenza di circa nove anni non è stata giustificata dalla dedotta condizione depressiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la notifica del preavviso di rigetto all'indirizzo indicato dall'interessato assolve gli obblighi informativi dell'amministrazione quando il destinatario risulti irreperibile per non avere comunicato la variazione dei propri recapiti; non è richiesta la reiterazione presso un domicilio eletto successivamente.
  • L'amministrazione non è tenuta, per adempiere agli obblighi partecipativi, a svolgere autonome ricerche presso banche dati o luoghi di lavoro al fine di individuare un richiedente che non abbia mantenuto aggiornati i propri recapiti.
  • L'assenza continuativa dal territorio nazionale oltre i limiti stabiliti dall'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 integra la mancanza di un requisito sostanziale per il rinnovo del permesso di soggiorno e rende il diniego vincolato, salvo la prova di obblighi militari o di altri gravi e comprovati motivi.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale non determina l'annullamento del diniego quando gli elementi che l'interessato avrebbe potuto dedurre non sono idonei a modificare l'esito e risultano già conosciuti e valutati dall'amministrazione.
  • L'attività lavorativa o l'integrazione sopravvenute non consentono di superare il difetto del requisito sostanziale costituito dalla prolungata assenza dal territorio nazionale; l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 opera per irregolarità amministrative sanabili, non per tale carenza sostanziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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