Sentenza n. 3108/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -del provvedimento n. 6048 del l 13/12/2024 - notificato in data 31/12/2024 - di diniego dell'istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, reso dall'Ambasciata d''Italia a Islamabad- e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, fondato sulla presunta segnalazione SIS in Francia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, deducendo l'illegittimità della decisione in relazione alla presunta segnalazione SIS esistente in Francia. Ha documentatamente negato l'esistenza della segnalazione e dichiarato di non essersi mai recato in Francia né, sino ad allora, in altri Stati esteri. Nel corso del giudizio il Collegio aveva disposto, con ordinanza istruttoria, il deposito di una relazione integrativa sui fatti di causa e sull'attendibilità della segnalazione SIS; l'Ambasciata ha omesso di adempiere a tale supplemento istruttorio. Inoltre, l'amministrazione ha ritenuto di non disporre di alcun margine di apprezzamento e di essere automaticamente obbligata a negare il visto, senza verificare adeguatamente l'effettiva esistenza della segnalazione e, anche in caso di esito positivo, senza svolgere una valutazione di proporzionalità e adeguatezza del diniego rispetto alla segnalazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del visto. Il giudice ha rilevato che la documentazione prodotta avrebbe dovuto indurre l'Ambasciata a eseguire il supplemento istruttorio disposto dal Collegio, verificando ragionevolmente l'esistenza della presunta segnalazione SIS in Francia. Anche qualora la segnalazione fosse stata confermata, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la proporzionalità e l'adeguatezza del rifiuto del visto rispetto a essa. È stata quindi censurata sia l'omessa istruttoria sia l'erronea qualificazione del diniego come atto automaticamente dovuto, privo di margini di apprezzamento. Il MAECI è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'amministrazione chiamata a decidere su una domanda di visto d'ingresso non può fondare il diniego su una presunta segnalazione SIS senza previamente accertarne ragionevolmente l'esistenza e l'attendibilità, soprattutto quando l'interessato ne contesti documentatamente la riferibilità.
- Anche la verifica positiva di una segnalazione SIS non rende automaticamente dovuto il diniego del visto: l'autorità competente deve conservare e concretamente esercitare un margine di apprezzamento, valutando la proporzionalità e l'adeguatezza della misura rispetto alla segnalazione e alle circostanze del caso.
- L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione agli incombenti istruttori disposti dal giudice; la loro omissione, ove impedisca l'accertamento dei presupposti del provvedimento impugnato, concorre a determinarne l'illegittimità.
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