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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva riconosciuto l'esenzione IVA per le prestazioni di chiropratica, ritenendole assimilabili alla fisioterapia sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il primo motivo riguardava la tardività del deposito dell'atto di appello del contribuente: l'atto era stato ricevuto il 21 maggio 2007, ma depositato presso la segreteria della CTR il 22 giugno 2007, oltre il termine perentorio di trenta giorni. Il secondo motivo riguardava, nel merito, l'asserita insussistenza dei requisiti per l'esenzione IVA, poiché la chiropratica non era riconosciuta dallo Stato italiano come professione medica o paramedica e il contribuente non risultava iscritto a un albo o ordine dei medici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardivo il deposito dell'appello e quindi inammissibile il ricorso tributario d'appello. Il termine di trenta giorni era scaduto il 20 giugno, mentre il deposito era avvenuto il 22 giugno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il controricorso del contribuente e il suo ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per mancata prova della relativa notificazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito. W.J.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.467,50 euro oltre alle spese prenotate a debito; la liquidazione delle spese dei precedenti gradi è stata rimessa al giudice che aveva emesso la sentenza cassata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Impone il deposito dell'atto di appello notificato presso la segreteria della commissione tributaria entro il termine previsto, a pena di inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2

    Disciplina il deposito del ricorso notificato e della documentazione relativa alla notificazione; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10

    Prevede specifiche ipotesi di esenzione IVA per prestazioni sanitarie, la cui applicazione dipende anche dal riconoscimento, da parte dello Stato, della natura sanitaria della prestazione e della qualifica del prestatore.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, comma 1, n. 18

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento IVA delle prestazioni sanitarie e all'assenza dei presupposti per l'esenzione.

  • Art. 13 della direttiva 77/388/CEE

    È stato invocato con riferimento all'esenzione IVA delle prestazioni mediche e paramediche; la questione di merito non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato dal contribuente per denunciare l'omessa pronuncia della CTR su una specifica censura, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito; è stato applicato perché l'appello era inammissibile per tardivo deposito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    Era stato invocato dal contribuente in relazione alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento, ma la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il deposito dell'atto di appello notificato deve essere effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni; il superamento del termine comporta l'inammissibilità dell'appello.
  • L'inammissibilità per tardivo deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se nessuna parte l'ha tempestivamente eccepita.
  • Quando una questione processuale impedisce l'esame del merito, il giudice può dichiarare assorbite le ulteriori censure sostanziali, senza pronunciarsi sull'applicabilità dell'esenzione IVA.
  • Per ottenere l'esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie non è sufficiente la mera assimilabilità pratica della prestazione a un'attività sanitaria riconosciuta: assumono rilievo anche il riconoscimento normativo della professione e la qualifica del prestatore.
  • La parte che deposita un controricorso o un ricorso incidentale deve fornire la prova della notificazione; in mancanza, tali atti possono essere dichiarati inammissibili.
  • Prima di valutare il merito di un'impugnazione è necessario verificare attentamente notificazione, decorrenza dei termini, modalità e data del deposito, poiché un vizio processuale può determinare la perdita definitiva della causa.

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