Cassazione Penale, Ordinanza n. 20888/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una pluralità di reati, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, detenzione di armi e munizioni da guerra, detenzione di armi comuni da sparo, detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di munizioni per armi comuni da sparo e furto pluriaggravato. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse eccessiva e che la Corte di merito non avesse adeguatamente giustificato gli aumenti per la continuazione; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocando l'età avanzata, il comportamento collaborativo e la condotta processuale dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, osservando che la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti era congrua, che per la concessione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., e che la doglianza tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito sul quantum di pena, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata sia quanto alla determinazione della pena base e agli aumenti per continuazione, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha ritenuto legittimo il criterio adottato dal giudice di merito nel individuare la pena base e nel modulare aumenti contenuti per i reati satellite, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, e ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando non vi siano profili di manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Norma richiamata per il sindacato sul trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che la valutazione dei criteri di commisurazione della pena appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo per illogicità manifesta o arbitrio.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate anche valorizzando un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminarli tutti in modo analitico.
art. 81, comma primo, c.p.
In tema di reato continuato, se gli aumenti di pena per i reati satellite sono contenuti e il cumulo resta entro il limite legale, non sussiste un obbligo di motivazione specifica particolarmente analitica.
art. 132 c.p.
Richiamato per ribadire che la graduazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della legalità e della manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
È la base del regime sanzionatorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la doglianza che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del quantum di pena e del merito della commisurazione sanzionatoria.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente, senza necessità di analizzare in modo paritario tutti i dati potenzialmente rilevanti.
- In tema di reato continuato, quando gli aumenti per i reati satellite sono contenuti e complessivamente rispettosi del limite di legge, la motivazione sulla loro quantificazione può essere sintetica e ancorata alla gravità dei fatti o ai criteri generali di commisurazione della pena.
- La mancata specificazione analitica degli aumenti di pena non integra vizio rilevante se dal provvedimento emerge un percorso logico coerente e non arbitrario nella determinazione della pena base e dei successivi incrementi.
- La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione dei limiti legali.
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